Secondo la Corte di Cassazione (sentenza III Sezione penale n. 5577/2023), in caso di omissione delle dichiarazioni fiscali, con contestuale evasione di rilevanti imposte, la tenuta di scritture contabili parallele da parte del socio non lo rende automaticamente amministratore di fatto della società, in quanto non costituisce di per sé un atto gestorio della società, nemmeno in una piccola società di persone a ristretta base familiare.

La condanna può scattare solo se si dimostra che il socio (nella fattispecie il figlio dell’amministratore) ha agevolato o istigato l’omessa dichiarazione.

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