Il messaggio è chiaro, in presenza di pagamenti scaduti nei confronti del Fisco, le compensazioni dei crediti d’imposta saranno vietate o fortemente inibite.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 39/2024 (d’ora in poi Decreto), sono state introdotte, tra l’altro, alcune misure in materia di utilizzo dei crediti da bonus edilizi e dei crediti d’imposta in generale, che riportiamo, in sintesi, di seguito.
– Bonus edilizi
Il nuovo blocco per tali crediti sarà azionato in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali o ad atti emessi dall’agenzia delle Entrate con importo superiore a 10.000 euro, per tutti i bonus edilizi risultanti nella piattaforma telematica gestita da Agenzia delle Entrate.
La norma in commento chiarisce che il blocco opererà dopo il trentesimo giorno alla scadenza dei termini di pagamento. In presenza di provvedimenti di sospensione o di rateazioni concesse ed in regolare ammortamento, quindi non decadute, sarà possibile continuare a fruire normalmente delle compensazioni. Viene specificato altresì che tale blocco (o sospensione) si applica fino a concorrenza degli importi di ruoli e carichi, quindi non su tutto l’ammontare.
Pertanto, poniamo il caso in cui ci si ritrovi con crediti da bonus edilizi per Euro 30.000 e con debiti erariali scaduti e non regolati per euro 15.000, trascorsi infruttuosamente i 30 giorni successivi, potranno essere compensati solo euro 15.000 e resteranno di fatto “congelati” gli altri 15.000 euro.
Naturalmente, una volta sanati i debiti con l’Erario, sarà possibile procedere alla compensazione. Bisognerà prestare particolare attenzione alla “scadenza” di tali crediti, in quanto non saranno “congelati” a lungo.
Infatti, è stato precisato che le normali scadenze dei bonus (quote annuali) non subiranno alcun differimento e, di conseguenza, ci si potrebbe ritrovare nella spiacevole situazione in cui, regolati i conti con l’Erario, ci si accorge che i crediti risultano scaduti.
Per la concreta attuazione si dovrà però attendere un regolamento ministeriale, come testualmente riportato nel decreto “Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma (sospensione compensazioni ndr) sono definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze”.
– Crediti d’imposta in generale
Sempre in tema di stretta sulle compensazioni, il comma 2 dell’articolo 4 del Decreto legge in commento interviene, in favore dei contribuenti, in relazione all’ennesimo divieto di compensazione “generalizzato” introdotto dalla legge di Bilancio 2024, che vietava la compensazione, a partire dal 1° luglio 2024, in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro. La “riscrittura” esclude dall’applicazione del blocco i crediti relativi a contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, chiarimento molto atteso, “sblocca” la compensazione dei crediti d’imposta anche in presenza di debiti superiori a 100.000 euro, purché vi siano in essere piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
– Crediti ACE
Il Decreto si occupa del bonus ACE (Aiuto alla Crescita Economica), eliminando la possibilità di una ulteriore cessione di tale credito di imposta e confermando, inoltre, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido dei cessionari, fino ad ora esclusi.
– Crediti Transizione 4.0
Come già appreso in precedenza dalle bozze (v. DECRETO “SALVA CONTI”: SOSPENSIONE E MONITORAGGIO CREDITI TRANSIZIONE 4.0 E R&S), il Decreto in commento, in relazione ai crediti di imposta Transizione 4.0 e ricerca, sviluppo e innovazione, obbliga i “potenziali” beneficiari a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, a decorrere dal 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del Decreto.
Per quanto concerne gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 “targati” 2023, secondo l’articolo 6 del Decreto, saranno oggetto di comunicazione così come per gli investimenti effettuati dall’1.1.2024 al 29.3.2024, in quanto la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla suddetta comunicazione, che dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti. Il modello da utilizzare, in corso di aggiornamento per accogliere le modifiche normative, è quello individuato con il D.M. 6.10.2021, in precedenza facoltativo.
Autore: Luigi Romano