La Legge di bilancio 2023, come già chiarito nelle precedenti news, ha dato il via ad una nuova edizione della rottamazione cartelle di pagamento.
Ma vediamo nello specifico il funzionamento, nel particolare caso della decadenza.
Nelle precedenti edizioni, in caso di decadenza dalla definizione agevolata o “rottamazione”, non era possibile richiedere, per i carichi oggetto di definizione, un nuovo rateizzo, con conseguente obbligo di pagare senza alcuna dilazione le somme residue dovute all’Agente della riscossione.
Con l’attuale versione, in caso di decadenza dalla definizione agevolata si rileva che, fermo restando l’acquisizione a titolo di acconto dell’importo versato, il contribuente potrà dilazionare i carichi oggetto di definizione agevolata per i quali è decaduto.
Attenzione: dal 16 luglio 2022 in caso di rateazione ottenuta ma non “onorata” successivamente (per il mancato pagamento delle fatidiche otto rate anche non consecutive,) il contribuente non potrà (non potrebbe) richiedere la rateazione degli stessi carichi per i quali è decaduto, con evidente contraddizione rispetto alla volontà di consentire al contribuente di agevolare la regolarizzazione della propria posizione con Agenzia Riscossione.
Bisognerà pertanto attendere un chiarimento in ordine al particolare caso evidenziato, chiarimento non necessario per i carichi non rateizzati o per quelli con rateazioni precedenti al 16 luglio 2022.