Come noto, il 30 giugno è l’ultimo giorno per presentare le domande di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
In presenza di contenziosi avverso i carichi oggetto di definizione agevolata, il contribuente dovrà dichiarare espressamente di rinunciarvi, pena l’impossibilità di rottamare tali carichi.
Secondo la normativa vigente (articolo 1, comma 236 Legge 197/2022), il giudice sospende la causa in attesa del pagamento completo delle somme dovute e solo dopo la prova documentale di tale pagamento, e quindi solo al perfezionamento della rottamazione, si dichiara l’estinzione del giudizio.
In caso di mancato perfezionamento della rottamazione, il giudice revoca la sospensione su richiesta di una delle parti coinvolte e “rivive” il contenzioso.
Fin qui tutto bene, se non fosse intervenuta l’ordinanza della Cassazione n. 15722 del 5 giugno 2023 – sezione lavoro, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione a causa della “carenza di interesse” da parte del ricorrente, dovuta all’adesione alla rottamazione .

Con grande umiltà, si è del parere che la sospensione del giudizio, anziché dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poteva essere giustificata, per evitare che il contribuente, in caso di impossibilità ad adempiere ai versamenti previsti, perdesse anche la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha optato, nel caso specifico, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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