La legge di conversione del decreto “Milleproroghe”, come annunciato in precedenza, grazie al “via libera” da parte del Senato, è definitivamente approvata e si resta in attesa solo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Una delle principali novità è rappresentata dalla rimessione in termini per coloro che hanno omesso le prime due rate della rottamazione-quater, originariamente previste per il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Queste scadenze sono state inizialmente prorogate al 18 dicembre 2023, senza possibilità di beneficiare dei 5 giorni di “tolleranza”. La legge di conversione appena approvata ha ulteriormente posticipato la scadenza al 15 marzo, trascinando con sé anche la terza rata che scadeva a fine febbraio e, con l’espresso richiamo all’articolo 1, comma 244 della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), è stata indirettamente confermata l’estensione al 20 marzo, grazie ai 5 giorni di ritardo “tollerati” per tutte le rate ordinarie della definizione agevolata.
Ad oggi, pertanto, nessuna rata della rottamazione-quater è, di fatto, ancora scaduta.
Sia chiaro, non vi è stata alcuna riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sanatoria, ma solo un differimento dei pagamenti rispetto alle originarie scadenze. Questo significa che solo coloro che hanno trasmesso l’istanza di definizione agevolata entro settembre 2023 possono beneficiare della proroga in argomento.
Un aspetto rilevante riguarda i soggetti che, non avendo potuto pagare le rate più volte “prorogate”, hanno ricevuto nel frattempo intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo o preavvisi di iscrizione ipotecaria per i debiti rottamati.
In tal caso, per effetto della norma appena approvata, vi sarà il blocco immediato delle procedure di recupero, almeno fino al prossimo 20 marzo.
Tuttavia, se entro il 20 marzo non verrà pagata l’intera “maxi-rata”, scatterà inevitabilmente la decadenza dalla definizione agevolata, con conseguente “ripristino” del debito originario, comprensivo di sanzioni, interessi ed aggio.
Resta fermo che, salvo ulteriori proroghe, le rimanenti rate del 2024 dovranno essere regolarmente saldate entro il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, secondo le scadenze stabilite nell’originario “piano” contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Autore: Luigi Romano