Se è vero che la ”semplice” presentazione dell’istanza di rottamazione sospende le posizioni debitorie del contribuente che aderisce, è anche vero che tale effetto svanirà se, entro il 31.07.2023, i debitori non verseranno la prima o unica rata delle somme dovute, come comunicato da AdeR.
Infatti, chi pagherà continuerà a mantenere lo stato di regolarità, diversamente (fatta salva la richiesta di dilazione ordinaria dei carichi), vedrà ripartire le attività di riscossione, procedure esecutive (pignoramenti presso terzi, ipoteche, etc.), non potrà ottenere il DURC e non passerà le verifiche di inadempimento, queste ultime derivanti da una norma che consente alle Pubbliche amministrazioni di verificare, prima di effettuare pagamenti verso un proprio fornitore/prestatore superiori a 5mila euro, se il beneficiario non ha regolato una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza ad AdeR, al fine di riscuotere dette somme prima di pagare la fornitura/prestazione.