La Guardia di finanza, uniformandosi ai principi della Corte di Cassazione (Sentenza 3^ sez. penale n. 11087/2022) conferma che, in assenza di specifiche deleghe, rispondono dei reati tributari societari tutti i membri del CdA, con l’unica eccezione per coloro i quali manifestano espressamente il proprio dissenso al compimento di una determinata operazione, rivelatasi poi penalmente rilevante.
In caso di specifiche deleghe ad uno o più amministratori, gli illeciti compiuti investono esclusivamente la responsabilità dei delegati, previa verifica delle funzioni svolte in aderenza al modello organizzativo adottato o dei poteri esercitati, onde individuare i responsabili delle violazioni in tema di concorso di persone nel reato.
Ciò può concretizzarsi (il concorso) quando un delegato, munito dei necessari poteri, sottoscrive una dichiarazione rivelatasi, successivamente, fraudolenta.
L’eventuale reato dichiarativo potrà estendersi a titolo di concorso anche al rappresentante legale o al CdA, perché magari si dimostrerà l’istigazione da parte di quest’ultimo o l’esistenza di un accordo tra l’autore materiale (delegato) e il legale rappresentante o CdA (Cassazione 18827/2019).
Ancora una volta suggeriamo l’adozione di un modello organizzativo (D.Lgs. 231/2001) al fine di circoscrivere le responsabilità da reato ed evitare anche il coinvolgimento della società, che potrebbe essere chiamata a risponderne patrimonialmente.
Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e per assisterla nella predisposizione del modello organizzativo da adottare per la sua impresa.