La lotta contro il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite è un obiettivo prioritario, anche se individuare le modalità attraverso le quali questo fenomeno si manifesta è molto complesso.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 09923/24 – seconda sez. penale), ha evidenziato un aspetto fino ad ora poco esplorato: la sottoscrizione di una polizza assicurativa come forma di autoriciclaggio.

La Suprema Corte, chiamata a decidere su un caso in cui la difesa aveva contestato l’attribuzione di attività economica o finanziaria alla sottoscrizione di una polizza assicurativa con utilizzo di proventi da attività illecite, nel confermare la decisione della Corte di appello di Torino, ha chiarito come anche investire proventi illeciti in prodotti assicurativi può configurare un caso di autoriciclaggio.

Il legislatore ha introdotto il reato di autoriciclaggio con l’intento di bloccare ogni utilità economica proveniente da un illecito, impedendo che possa essere reinvestita nel circuito produttivo per ottenere ulteriori vantaggi. In questo contesto, la Cassazione ha sottolineato che la natura del reato originario non influisce sulla possibilità che la sottoscrizione di una polizza assicurativa costituisca autoriciclaggio.

Nonostante la tracciabilità dell’operazione, la Corte ha sottolineato che trasferire somme di denaro illecite in una polizza assicurativa può ostacolare l’identificazione del provento delittuoso, configurando quindi una condotta riconducibile ad autoriciclaggio, evidenziando che l’affidare il denaro (frutto di un illecito) a un gestore per l’acquisto di strumenti finanziari costituisce un’operazione rilevante per il reato di autoriciclaggio, in quanto il denaro assume una destinazione diversa, passando sotto il controllo esclusivo di un altro soggetto giuridico.

Oltretutto, la polizza prevedeva che, in caso di decesso del contraente, il beneficiario sarebbe diventato il coniuge.

Pertanto, la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.

Questa sentenza risulterà senz’altro un precedente importante, perfettamente sovrapponibile ad altre fattispecie delittuose, come ad esempio l’evasione o la frode fiscale.

Autore: Luigi Romano

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