In data 21 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU n.117 del 21-5-2024) il Decreto 17 maggio 2024 (Decreto attuativo credito d’imposta investimenti ZES unica), già anticipato nei contenuti con un nostro intervento FIRMATO IL DECRETO ATTUATIVO TAX CREDIT “ZES UNICA” di cui riepiloghiamo alcuni punti chiave.

INVIO ISTANZE

Le domande andranno inviate all’Agenzia delle Entrate dal 12 giugno al 12 luglio 2024 con un modello che sarà pubblicato a breve (immaginiamo entro la prossima settimana) con apposito provvedimento direttoriale.

Non sarà un click-day. Infatti, se l’ammontare totale dei crediti richiesti è inferiore alle somme stanziate (1,8 miliardi di euro per investimenti agevolabili dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024), la percentuale di aiuto sarà del 100% di quanto richiesto, in base alle percentuali stabilite per ogni singola Regione ed alle dimensioni dell’impresa (piccola/media/grande). Tuttavia, se le richieste superano i fondi disponibili, sarà applicato un criterio di riparto tra tutti i richiedenti, con conseguente riduzione proporzionale del contributo.

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Entro il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate emanerà un provvedimento con l’indicazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile. Questa percentuale sarà calcolata, come anticipato in precedenza, rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare totale dei crediti richiesti. Le imprese sapranno quindi se beneficeranno dell’agevolazione integrale o ridotta.

COMUNICAZIONE EX POST

Una volta prenotati i fondi e verificata la percentuale di aiuto spettante (100% del credito richiesto o percentuale inferiore, in base al successivo riparto in mancanza di sufficienti fondi), le imprese ammesse alla “prenotazione” del contributo dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2024 e il conseguente credito d’imposta maturato.

In caso di realizzazione “parziale” degli investimenti rispetto a quelli indicati in fase di aggiudicazione del credito d’imposta, cosa più che plausibile per una serie di motivi, la percentuale di aiuto comunicata il 22 luglio 2024, se inferiore al 100% di quanto “nominalmente” spettante, sarà rideterminata (definitivamente) al rialzo, sulla base delle comunicazioni pervenute a consuntivo, entro il 24 marzo 2025.

IMMOBILI TRA GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Tra gli investimenti ammissibili, oltre ad impianti, macchinari ed attrezzature (nuovi di fabbrica) spiccano i terreni e gli immobili strumentali.

Questi ultimi, novità assoluta rispetto al passato, sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (pertanto usati) cosa peraltro confermata dagli articoli del regolamento (UE) n. 651/2014 richiamati nel Decreto in commento.

Ciò che va considerato è che l’acquisto, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti è agevolabile solo se il valore di terreni e fabbricati non supera il 50% del valore totale dell’investimento.

Esemplificando: in presenza di terreni e fabbricati agevolabili per 1 milione di euro, rientranti in un progetto d’investimento iniziale, fermo restando gli altri requisiti, gli altri attivi materiali (impianti, macchinari, attrezzature) dovranno essere almeno di pari valore.

Chissà, magari si potrà escludere dal contributo una parte degli immobili strumentali, per abbassare l’incidenza in termini percentuali, come ipotizzato da alcuni autori, ma riteniamo che sia alquanto improbabile, per la natura stessa dei beni.

Autore: Luigi Romano

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