Come già anticipato il 28 novembre 2022, la nuova Legge di Bilancio ha profondamente modificato, tra l’altro, anche l’utilizzo delle prestazioni occasionali.

In sostanza, dal 1° gennaio 2023 sono previste le seguenti modalità, rispetto al passato:

  • il limite di compenso erogabile nei confronti dei prestatori di lavoro passa ad Euro 10.000 annui;
  • potranno utilizzare tali prestazioni le imprese che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (comparto turismo compreso).

Il datore di lavoro (utilizzatore) non potrà comunque superare, per singolo prestatore, la soglia di Euro 2.500.

Potrà quindi utilizzare 4 prestatori occasionali diversi per Euro 2.500 su base annua, per un totale di Euro 10.000 (in precedenza max 5.000 euro).

Discorso a parte per le imprese agricole: potranno ricorrere alle prestazioni agricole occasionali per attività stagionali ma non potranno superare le 45 giornate annue per singolo lavoratore, anche se il contratto potrà avere una durata di 12 mesi.

I prestatori agricoli, eccezion fatta per i pensionati, alla data dell’inizio della prestazione dovranno dimostrare/dichiarare di non aver avuto rapporti di lavoro subordinato “ordinari” in agricoltura nei tre anni precedenti, pena l’irrogazione di sanzioni abbastanza importanti.

Il compenso sarà esente da qualsiasi imposta di carattere fiscale, entro il limite delle 45 giornate di prestazione agricola per anno, cumulabile con eventuali trattamenti pensionistici.

Superati i 45 giorni di prestazione agricola occasionale, il rapporto si trasformerà da occasionale a tempo indeterminato.

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