In materia di Superbonus, con risposta ad interpello n. 234/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito già acquistato una volta non può essere ceduto per l’ammontare residuo con trasferimento di ramo d’azienda, in quanto rappresenterebbe una seconda cessione (vietata) verso un soggetto non accreditato.
Sempre in tema di bonus edilizi, con risposta ad interpello n. 236/2023 l’Agenzia ha chiarito che, dopo lo sconto in fattura, i beneficiari di tali crediti d’imposta possono ”retrocedere” liberamente lo stesso al committente a cui hanno effettuato i lavori, ma sempre in veste di soggetti qualificati (nel caso specifico il Committente risulta essere una banca).