Il 26 febbraio 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legge che istituisce, tra l’altro, il Piano Transizione 5.0. Questa nuova iniziativa si inserisce nel contesto del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), seguendo le indicazioni della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, in particolare per quanto riguarda l’Investimento 15 – “Transizione 5.0″, parte della Missione 7 – REPowerEU.

Il decreto stabilisce che tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti possono beneficiare di un contributo sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti in strutture produttive nel territorio italiano, nel contesto di progetti di innovazione che portano ad una riduzione dei consumi energetici.

Sono escluse le imprese in situazioni di difficoltà o in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali. Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, sono anch’esse escluse.

Tipologie di investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili comprendono sia beni materiali che immateriali, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Rientrano tra i beni agevolabili anche software, sistemi, piattaforme o applicazioni che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici (Energy Dashboarding). Inoltre, sono incentivati gli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Percentuali di credito d’imposta e maggiorazioni

L’agevolazione è concessa nella misura del 35% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e del 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per impresa beneficiaria. Sono previste maggiorazioni di queste percentuali in presenza di una significativa riduzione dei consumi energetici, con raggiungimento, rispettivamente per fasce di investimenti, fino al 45%, 25% e 15%.

Per i progetti di innovazione, superiori ad euro 40.000, che conseguiranno una determinata riduzione dei consumi energetici, saranno inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta e, con riferimento a determinati moduli fotovoltaici, concorreranno alla formazione dell’imponibile su cui calcolare il credito d’imposta in misura maggiorata, tra il 120% e il 140% del loro costo.

Saranno altresì previste le spese per la formazione del personale per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati e, in ogni caso, non superiori a 300 mila euro, sempreché la formazione sia erogata da soggetti esterni individuati con decreto del MIMIT.

Esclusioni e Limiti

Il decreto stabilisce specifiche esclusioni per gli investimenti che coinvolgono attività direttamente connesse ai combustibili fossili, al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE, alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e ad altre attività inquinanti. Sono altresì esclusi gli investimenti di imprese operanti in concessione e a tariffa in settori chiave.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta e relativi controlli

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Il Ministero delle imprese e del made in Italy effettuerà rigorosi controlli, compresi quelli basati su certificazioni rilasciate da valutatori indipendenti. In caso di cessione di beni agevolati o mancato esercizio dell’opzione per il riscatto, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo dei beni “distratti”.

Tassazione e cumulo

Tali contributi, per espressa previsione normativa, non saranno soggetti a tassazione.

Non saranno cumulabili con altri contributi europei, né con i crediti d’imposta ex Transizione 4.0 e neanche col credito d’imposta investimenti ZES, ma potranno essere cumulati con altre agevolazioni diverse (riteniamo anche con la Nuova Sabatini o con le agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia – MCC) sempre nel rispetto del divieto di superamento del costo del bene stesso, considerata anche la non tassabilità dei contributi in argomento.

Procedure amministrative

L’incentivo, diversamente da quanto accaduto finora, non sarà automatico. Infatti, per l’accesso al contributo, andranno presentate apposite comunicazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy sia prima della realizzazione degli investimenti che a consuntivo, con modalità che saranno stabilite da un successivo Decreto Ministeriale (MIMIT).

Saranno comunque necessarie apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovranno attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dalla primaria certificazione e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Al termine di tali procedure, ci sarà bisogno anche della certificazione di un revisore legale.

Per supportare le piccole e medie imprese nel sostenimento dei costi di certificazione, saranno riconosciuti, in aggiunta al credito d’imposta spettante, ulteriori contributi fino ad un massimo di 10.000 euro.

Le risorse stanziate ammontano a 3,15 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una parte destinata a sviluppare e gestire una piattaforma informatica per la gestione delle certificazioni e il monitoraggio dell’efficacia degli investimenti.

Per concludere, in attesa dei decreti attuativi, tenendo in debita considerazione le differenze rispetto al passato in ordine all’aggiudicazione dei contributi, le aziende interessate potranno già cominciare a portarsi avanti per la predisposizione di un progetto d’investimento agevolabile, in un’ottica di innovazione e risparmio energetico.

Autore: Luigi Romano

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