Al fine di contrastare il lavoro sommerso e vigilare in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto PNRR, convertito con modificazioni nella L. n. 56/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2024, ha previsto, tra l’altro, l’istituzione della “patente a punti” in edilizia, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, di cui dovranno dotarsi obbligatoriamente tutte le imprese e i lavoratori autonomi per poter operare nei cantieri temporanei o mobili.

Per meglio comprendere il perimetro di applicazione della norma, vediamo cosa si intende per cantieri temporanei o mobili e cosa li distingue dai cantieri fissi.

Cantiere temporaneo: è un luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. In sostanza è l’area nella quale si depositano i materiali occorrenti all’esecuzione delle opere e nella quale operano i lavoratori addetti alla predetta esecuzione, con una durata limitata nel tempo.

Cantiere mobile: è un cantiere caratterizzato da una velocità media di avanzamento che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche km al giorno. Si pensi ad esempio ad un cantiere stradale per realizzazione di canalizzazioni, demolizione e ripristino manto di asfalto, ecc.

Cantiere fisso: anche definito “permanente”, a cui non si applica in via residuale l’obbligo della “patente a punti”, è un particolare luogo che rimane sempre allestito, anche se per costruzioni diverse, come ad esempio un cantiere navale.

Fatta questa precisazione, torniamo all’argomento oggetto del presente intervento.

Il rilascio di questa particolare “patente” (30 crediti iniziali), indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività nei cantieri, andrà richiesto alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato del Lavoro, in presenza di determinati requisiti.

La norma prescrive il possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento degli obblighi formativi per il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori autonomi ed i lavoratori dell’impresa;
  • possesso del DURC in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione (nei casi previsti dalla norma) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

E’ importante precisare che i crediti saranno decurtati a seguito di violazioni definitivamente accertate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e se il “patentato” dovesse “scendere” al di sotto dei 15 crediti non potrà più operare nei cantieri (temporanei o mobili) fino all’integrazione degli stessi, fatta eccezione per i lavori che superano il 30% del valore del contratto in corso, i quali potranno essere completati.

I crediti decurtati potranno comunque essere reintegrati a seguito della frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con possibilità di riacquistare 5 crediti per ogni corso, fino ad un massimo di 15.

Trascorsi due anni, in assenza di ulteriori atti o provvedimenti a seguito di violazioni, la patente sarà incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, fino ad un massimo di 10.

Data la finalità della norma, è prevista anche l’attribuzione di 5 ulteriori crediti in favore delle imprese che adottano un modello (efficacemente attuato) di organizzazione gestione e controllo (MOG) ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Considerato che il possesso dei requisiti è autocertificato dal richiedente, in caso di dichiarazione non veritiera la “patente” verrà revocata, con tutte le conseguenze ulteriori e un nuovo rilascio potrà essere richiesto solo dopo un anno dalla revoca.

Dal suddetto obbligo restano esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell’ambito di quelle in possesso dell’attestazione SOA prevista dal codice dei contratti pubblici.

In caso di violazione del divieto di svolgimento delle attività in mancanza dei requisiti, è prevista, tra l’altro, una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

Autore: Luigi Romano

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