Come già evidenziato in un nostro precedente intervento del 30 ottobre 2023, è stata confermata nella Legge di bilancio per il 2024 la possibilità di adeguare o “rottamare” le esistenze di magazzino “contabili” al fine di allinearle ai valori fisici delle rimanenze al 1 gennaio 2023.
Si potranno quindi eliminare esistenze iniziali dovute ad errori nella quantificazione e valorizzazione delle stesse o, in alternativa, iscrivere rimanenze indicate in minori quantità negli anni precedenti, in quanto non è previsto l’incremento di valori sottostimati in passato, poiché porterebbe ad una vera e propria rivalutazione del magazzino, non contemplata dalla norma.
Risulta abbastanza evidente che i soggetti in contabilità semplificata, i forfettari ed i “minimi”, anche se non esclusi dalla norma, non avranno particolare interesse ad “allineare” il magazzino, in quanto la variazione dell’ammontare delle giacenze di fine periodo, non rilevabile nel conto Economico ma riportabile ai soli fini statistici in dichiarazione dei redditi, non sortirebbe alcun effetto significativo.
L’allineamento, per chi vorrà aderire, non sarà indolore, ma servirà per “sanare” situazioni in cui i bilanci “risentono” dell’influenza di giacenze non rispondenti a quelle effettive che, se non allineate alla realtà, potrebbero causare non pochi problemi sia in ambito civilistico che fiscale.
Ma veniamo ora alla parte operativa.
Per adeguare il magazzino, in caso di “riduzione” contabile dello stesso, bisognerà in primis calcolare l’IVA da versare, nel seguente modo:
IVA da versare = aliquota Iva media 2023 x (valori da eliminare x “coefficiente di maggiorazione”).
Se per l’aliquota media è presto fatto, per conoscere il coefficiente di maggiorazione bisognerà attendere un apposito Decreto Ministeriale che stabilirà tale dato, variabile, in base alle diverse attività o codici Ateco.
Ottenuta l’IVA da versare, si passerà al calcolo dell’imposta sostitutiva (indeducibile, è bene precisarlo), pari al 18% della differenza tra l’importo calcolato per l’applicazione dell’IVA ed il valore delle rimanenze da eliminare, come di seguito indicato:
Imposta sostitutiva = 18% x (imponibile calcolato ai fini Iva – valore delle esistenze iniziali eliminato).
Nel caso in cui si tratti di una “variazione in aumento” del magazzino, l’adeguamento comporterà il pagamento della sola imposta sostitutiva.
Pertanto, l’imposta sostitutiva del 18% andrà applicata sul valore delle rimanenze iniziali “emerse” e conseguentemente iscritte al 1 gennaio 2023.
Per il versamento (imposta sostitutiva ed IVA come indicato in precedenza, nel caso di riduzione delle giacenze e la sola imposta sostitutiva nel caso di emersione di maggiori valori) sono state previste 2 tranches di pari importo:
– la prima entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2023;
– la seconda entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024, attualmente al 30 novembre 2024.
In dichiarazione dei redditi per l’anno 2023 andranno indicati i dati salienti relativi all’allineamento delle giacenze.
E’ importante tener presente che il nuovo valore attribuito alle rimanenze, rettificato o integrato che sia, è riconosciuto sia ai fini civilistici che fiscali già per l’anno 2023 e non potrà essere oggetto di accertamento, nei limiti di quanto indicato, nemmeno in relazione a periodi d’imposta precedenti al 2023.
In conclusione, non ci resta che attendere il Decreto che indicherà, tra l’altro, i “coefficienti di maggiorazione” da utilizzare per il calcolo dell’IVA dovuta, in caso di riduzione del magazzino.
Autore: Luigi Romano