La Legge di Bilancio 2024 obbliga le imprese a sottoscrivere polizze contro i danni catastrofali entro il 31 dicembre 2024.
Per le imprese che non rispetteranno tale obbligo, se ne terrà conto in sede di assegnazione di contributi a fondo perduto, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario (finanziamenti garantiti dallo Stato, ecc.) a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, con potenziale esclusione o limitazione dell’accesso a tali fondi.
Tale obbligo nasce dal fatto che molto, troppo spesso, le imprese sono poco sensibili a questa tipologia di assicurazione, magari credendo che nel territorio in cui operano non vi sia rischio di calamità naturali tali da arrecare significativi danni ai beni aziendali.
Purtroppo, complice il cambiamento climatico, la natura ci ha insegnato che le cose stanno cambiando.
La Manovra interviene proprio in tal senso, per evitare, da un lato, di dover ricorrere a straordinari stanziamenti a carico di un bilancio dello Stato ormai esangue e, dall’altro, responsabilizzare le imprese che, se dotate di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, avrebbero dovuto già di propria iniziativa assicurarsi prudenzialmente contro tali rischi.
Il comma 106 della Manovra 2024 precisa, anche se risulta abbastanza palese, che le imprese i cui beni immobili risultino abusivi in tutto o in parte, oppure costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o con abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione, non vi sarà l’obbligo di assicurare l’immobile per tali rischi (danni catastrofali). Va da sé che tali beni non saranno nemmeno indennizzati dallo Stato in caso di calamità naturali, in quanto la loro realizzazione, in tutto o in parte, è gravata da abusi edilizi, piccoli o grandi che siano.
Pertanto, nell’interesse delle stesse imprese, entro il 31 dicembre 2024 andranno stipulati contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato Patrimoniale (terreni e fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) verificatisi sul territorio nazionale.
Le imprese di assicurazione potranno offrire tale copertura assumendo direttamente l’intero rischio, oppure in coassicurazione o in forma consortile, mediante una pluralità di imprese.
In quest’ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’IVASS che ne valuterà la stabilità.
Il contratto assicurativo in argomento dovrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Da ultimo, è previsto che l’eventuale rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle compagnie assicurative è punito con la sanzione da 100.000 euro fino a 500.000 euro, irrogata direttamente dall’Organo di vigilanza (IVASS).
Con un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy potranno essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, comprese le modalità di individuazione degli eventi indennizzabili e, pertanto, assicurabili, prevedendo anche la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi tenendo conto del principio di mutualità.
In soccorso delle compagnie assicurative, al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle stesse per la copertura di tali danni interviene lo Stato, autorizzando la società SACE S.p.A. a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, una copertura fino al 50% degli indennizzi a cui le compagnie dovranno far fronte in caso di tali “sinistri”, con uno stanziamento di 5 miliardi di Euro per l’anno in corso e, per il 2025 ed il 2026, assicurando di fatto la stessa disponibilità.
Per concludere, assicurarsi contro tali eventi, da obbligo di legge può trasformarsi in una grande opportunità, per distinguersi, anche in termini di competitività, da coloro i quali pensano che assicurare la propria “creatura” (l’azienda) sia un costo improduttivo e superfluo.
Basterebbe sentire i tantissimi imprenditori “travolti” dagli ultimi eventi calamitosi, obbligati ad assistere, impotenti, alla distruzione di quanto, con una vita di sacrifici, avevano costruito.
Autore: Luigi Romano