Come noto, i crediti previdenziali possono essere compensati in F24 con altre imposte e/o contributi a debito utilizzando esclusivamente i servizi telematici di Agenzia Entrate (no home banking) e ne è consentito l’utilizzo trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione da cui emergono tali crediti.

La Legge di bilancio per il 2024, integrando la norma originaria, ha apportato alcune modifiche.

In particolare, estende tale possibilità anche ai crediti INAIL, a patto  che i crediti siano registrati negli archivi dell’Istituto, precisando altresì che la compensazione dei crediti INPS, di qualsiasi importo, va effettuata solo a decorrere dai momenti indicati di seguito, in base alla tipologia del soggetto interessato:

SOGGETTO

COMPENSAZIONE CREDITI INPS

 

Datori di lavoro non agricoli

–      dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per l’invio dell’UNIEMENS o dal 15° giorno successivo alla sua tardiva presentazione,

ovvero

–      dalla data di notifica delle note di rettifica passive

Lavoratori autonomi iscritti:

–    all’IVS Artigiani/Commercianti

–    alla Gestione Separata INPS

 

dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del Mod. Redditi PF da cui il credito emerge (quadro RR)

Datore di lavoro agricolo Dalla scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

Altra importante novità riguarda l’inibizione alla compensazione, dal 1 luglio 2024, di crediti (tributari o contributivi che siano) in presenza di:

– iscrizioni a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori)

o

– accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione

se di importo complessivamente superiori a € 100.000, per i quali siano scaduti i termini di pagamento, in assenza di provvedimenti di sospensione.

Il divieto viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

Il divieto vale per i crediti tributari di qualsiasi natura (anche quelli da quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Non è ancora stato ben specificato se la dilazione dei ruoli o cartelle, con pagamento della 1° rata, è considerabile un provvedimento di sospensione, ma a nostro parere dovrebbe essere considerato come “regolato” il debito e pertanto implicitamente “sospeso”, in presenza di un piano di rateazione accordato ed in regolare ammortamento.

Considerato il particolare periodo in cui le PMI italiane operano, bisognerà porre particolare attenzione, più che mai, ai debiti tributari “non regolati” in quanto potrebbero, tra l’altro, ostacolare l’utilizzo di crediti certamente spettanti ma non fruibili a causa di tali inibizioni, oltre ad essere un chiaro indice di “allerta precoce” così come identificato dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Autore: Luigi Romano

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