In un’ottica di monitoraggio dei crediti d’imposta, ai fini del contenimento della spesa, il Decreto n. 39/2024 “salva-conti” ha introdotto, tra l’altro, come già anticipato in un nostro precedente intervento (DECRETO “SALVA CONTI”: SOSPENSIONE E MONITORAGGIO CREDITI TRANSIZIONE 4.0 E R&S), nuovi obblighi comunicativi a carico delle imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (art. 1, c. 1057-bis – 1058-ter, della Legge 178/2020 e successive modifiche ed integrazioni).

Fino a poche settimane fa, tale credito d’imposta era considerato un incentivo “automatico”, nel senso che la fruibilità del contributo non era soggetta a particolari obblighi comunicativi, in quanto la verifica dei requisiti era lasciata al fruitore e, a seguito di “interconnessione” dei beni agevolabili ai sistemi di fabbrica, consentiva la “spendita” del credito d’imposta con modello F24, in tre quote annuali.
L’unica comunicazione, facoltativa, poteva essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, oggi MIMIT, al termine degli investimenti.

Dall’entrata in vigore del Decreto cambia tutto.

Infatti, per gli investimenti agevolabili dal 30 marzo 2024 in poi (data di entrata in vigore della norma) bisogna comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti pianificati, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, cui seguirà una ulteriore comunicazione, relativa al completamento degli stessi.

Per gli investimenti 2023 e per quelli completati tra il 1° gennaio ed il 29 marzo 2024 la comunicazione riguarderà esclusivamente il completamento degli investimenti, su un modello ad oggi ancora non reso pubblico.

Senza l’invio del modello, le quote del credito d’imposta, finora disponibili, non saranno più fruibili.

Un’ulteriore stretta vi sarà dal 1° luglio 2024, come stabilito dalla Legge di bilancio 2024, con “correzione di rotta” pro-contribuente ad opera del Decreto 39/24.

Si tratta della limitazione alla compensazione della quasi totalità dei crediti d’imposta (tranne rarissime eccezioni) nel modello F24 in presenza di debiti scaduti, non rateizzati (o con rateizzazione decaduta) e non sospesi, iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, superiori a 100.000 euro.

E’ importante sottolineare che gli investimenti relativi al 2022, già interconnessi o appartenenti alla fattispecie delle “interconnessioni tardive”, che ben potrebbero essere interconnessi nel 2024 con l’intero credito da compensare nel triennio, allo stato attuale, risultano esentati da tale comunicazione.

Per restare in tema e per completezza di informazioni, riportiamo di seguito alcuni documenti di prassi che confermano la possibilità di usufruire del credito d’imposta investimenti 4.0 anche in presenza di “tardiva interconnessione”, ma solo a determinate condizioni.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 23.07.2021, n. 9/E ha chiarito che, in caso di ritardo nell’interconnessione, l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla norma (4.0) siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame. Con risposta ad interpello dell’8.06.2021 n. 394, resa sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Agenzia ha avuto modo di precisare, altresì, che il ritardo deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

Nella recente risposta ad interpello dell’8.02.2024, n. 34 una società chiede “lumi” in relazione all’arco temporale su cui debba procedere a ripartire l’agevolazione riferita alla stipula di un contratto di leasing finanziario nel 2018 su impianti e macchinari (all’epoca si trattava di iper-ammortamento, poi trasformato in credito d’imposta dalla L. 160/2019), entrati in funzione nel 2019 (a seguito di collaudo effettuato nello stesso periodo di imposta) e interconnessi nel 2022.

Precisiamo che la società aveva iniziato ad usufruire del super ammortamento, in attesa dell’interconnessione.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, anche in questo caso, le quote di iper-ammortamento, in funzione dello slittamento, sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni, definito al momento di realizzo dell’investimento, naturalmente al netto di quanto utilizzato come super-ammortamento.

Attenzione però a non andare troppo oltre, per evitare contestazioni in relazione all’eventuale discrezionalità e strumentalità dell’interconnessione estremamente “rimandata” nel tempo.

Sulla eventuale “comunicazione” al MIMIT, anche per tali fattispecie, ad oggi escluse, si vedrà.

Autore: Luigi Romano

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