Cambia il massimale previsto per gli aiuti di Stato in regime de minimis, grazie all’entrata in vigore del regolamento comunitario (Ue) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, che manda in soffitta il precedente regolamento, con modifiche sostanziali e migliorative rispetto al passato.
Pertanto, dal 1° gennaio 2024, avremo le seguenti, importanti novità, che impatteranno su diverse agevolazioni, dalla concessione di finanza agevolata con garanzia FdG ai contributi in conto capitale o a fondo perduto, tra i quali spicca quello previsto annualmente dall’Inail per favorire la sicurezza nei luoghi di lavoro (Bando ISI-Inail).
Ma veniamo alle novità.
Aumento del massimale: Dal 1° gennaio 2024, il massimale per l’utilizzo degli aiuti de minimis viene innalzato a 300.000 euro nell’arco di tre anni per un’impresa unica o di gruppo. Questo nuovo limite, come detto in precedenza, sostituisce il precedente massimale di 200.000 euro previsto dal regolamento (Ue) 1407/2013 e senza limitazioni per determinate categorie, come i trasporti su strada, che potevano ricorrere a tale strumento scontando un massimale ridotto ad euro 100.000.
Ambito di Applicazione: Gli aiuti de minimis sono considerati compatibili con il mercato europeo comune a causa della loro entità ridotta. Gli Stati membri possono introdurre tali aiuti senza la necessità di notifica preventiva alla Commissione Europea. Tuttavia, il regolamento non si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Definizione di Impresa Unica: L’articolo 2 del regolamento stabilisce le relazioni che qualificano un gruppo di imprese come un’impresa unica, inclusa la maggioranza dei diritti di voto, il diritto di nominare o revocare membri del consiglio di amministrazione, l’influenza dominante attraverso contratti o clausole statutarie.
Cumulo di Aiuti: Gli aiuti de minimis concessi in base al nuovo regolamento possono essere cumulati con quelli concessi in base al regolamento (Ue) 1407/2013, ma entro il nuovo massimale di 300.000 euro.
Operazioni di Fusione, Acquisizione e Scissione: Le modalità di calcolo del massimale sono previste negli articoli 3, punti 8 e 9 del regolamento in caso di operazioni di fusione, acquisizione e scissione.
Monitoraggio e Comunicazione: Gli articoli 6 e 7 del regolamento stabiliscono le modalità di monitoraggio e comunicazione degli aiuti de minimis. A partire dal 1° gennaio 2026, è richiesta l’istituzione di un registro centrale sugli aiuti. Come specificato al considerando n. 24, tale registro centrale contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, in quanto non saranno più tenute, a norma del regolamento, a tenere traccia di eventuali altri aiuti de minimis ricevuti e a dichiararli, una volta che il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di 3 anni.
Normative Italiane: In Italia, il monitoraggio degli aiuti di stato, compresi gli aiuti in regime de minimis, avviene attraverso il Registro Nazionale Aiuti di Stato, come stabilito nel decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017.
Autore: Luigi Romano