Con l’introduzione del decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, sono state apportate importanti modifiche, in particolare, all’imposta sulle successioni e donazioni e ad altri tributi indiretti diversi dall’IVA, segnando una svolta per le aziende “familiari” e la loro gestione patrimoniale.
Il decreto legislativo ha introdotto una revisione dell’articolo 3, comma 4-ter del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l’Imposta sulle Successioni e Donazioni, che ora prevede esenzioni dall’imposta di donazione per i trasferimenti di aziende, quote societarie e azioni, a condizione che il destinatario mantenga il controllo dell’azienda o delle partecipazioni per almeno cinque anni. Questa modifica faciliterà il passaggio generazionale delle imprese, promuovendo la continuità aziendale e alleggerendo il carico fiscale nella fase di transizione.
Sul punto, in passato sia l’Agenzia delle Entrate che la Corte di Cassazione (anche qualche sentenza di merito non manca) hanno interpretato le norme relative a tali istituti in modo restrittivo, con particolare attenzione alla “reale attività economica” delle società. In sostanza, l’intervento di prassi e le sentenze (sia di merito che di legittimità) hanno ritenuto che l’esenzione si applicava solo se il trasferimento consentiva l’acquisizione o l’integrazione del controllo di un’azienda effettivamente operativa, con lo scopo di garantire che le agevolazini fossero concesse in modo da supportare obiettivi economici sostanziali, come il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione economica.
Un recente contributo del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n.100-2024/T) ha fornito un’analisi dettagliata delle modifiche legislative, sottolineando come la riforma abbia esteso l’applicabilità delle agevolazioni a situazioni precedentemente non contemplate. Lo Studio ha evidenziato l’importanza di questa estensione per la pianificazione patrimoniale e successoria, permettendo una maggiore flessibilità nella gestione del passaggio generazionale dell’impresa.
Infatti, la novella in commento ha previsto che, in caso trasferimenti di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa (ad esempio eredi, donatari, ecc.) proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
In caso di azioni e quote sociali, vi è una distinzione netta tra società di capitali (srl. spa, ecc.) ed altre tipologie di soggetti collettivi (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici): per le prime, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, mentre per le seconde il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle stesse (quote) per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, venendo meno sia il requisito del controllo che della prosecuzione dell’attività.
Per concludere, risulta di tutta evidenza che il decreto legislativo n. 139/2024 introduce un quadro normativo più chiaro e favorevole per il passaggio generazionale delle imprese o di frazioni di esse, ma la piena realizzazione degli obiettivi della riforma dipenderà dall’interpretazione e dall’applicazione delle nuove norme da parte dell’amministrazione finanziaria che, ci auguriamo, voglia uniformarsi a tale indirizzo, al fine di evitare costosi quanto inutili contenziosi. Pertanto, sarà fondamentale allineare le interpretazioni future con le reali esigenze economiche e familiari delle imprese, garantendo che la riforma sia effettivamente attuata in modo equo ed efficace.
Autore: Luigi Romano