A partire dal prossimo anno anche i contribuenti forfettari ed in regime dei minimi (per i pochi rimasti) vi sarà l’obbligo della fatturazione elettronica.

Inizialmente, l’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto nel 2019, escludeva i contribuenti in regime forfettario ed in regime “dei minimi”.

Dal 1° luglio 2022, l’obbligo è stato esteso ai contribuenti forfettari con ricavi/compensi superiori a 25mila euro nel 2021, ma dal 1° gennaio 2024 scatterà, anche per questi soggetti, a prescindere dal fatturato conseguito nell’anno precedente.

Pertanto, la fattura andrà emessa (elettronicamente) utilizzando il codice “RF19” per l’indicazione del regime fiscale e il codice “N2.2” al posto dell’IVA, con l’indicazione del tipo documento TD01 (fattura) o TD06 (parcella).

Se l’importo supera i 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (2 euro), che va assolta telematicamente, come per la generalità dei soggetti passivi.

Attenzione alla data di emissione, prevista entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione o entro il giorno 15 del mese successivo per fatture differite.

C’è da dire che tale modalità di fatturazione comporterà l’abolizione dell’obbligo per i sostituti d’imposta di certificare i compensi erogati a forfettari e contribuenti in regime dei minimi.

Infatti, il 16 marzo 2024 segnerà la fine di questo adempimento, con la consegna delle ultime certificazioni uniche (CU) a tali soggetti, per i compensi erogati nel 2023.

Autore: Luigi Romano

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