La dinamica dei finanziamenti soci all’interno delle società a responsabilità limitata è, oggi più che mai, obbligata a districarsi tra modalità di formalizzazione e principi giurisprudenziali in materia di imposizione fiscale.

La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 31174/2023, ha ulteriormente delineato questo scenario, evidenziando la rilevanza dell’imposta di registro del 3% nei finanziamenti soci deliberati in assemblea ordinaria.

Il finanziamento soci può perfezionarsi in diversi modi:

– verbalmente;

– tramite scrittura privata registrata;

– mediante scambio di corrispondenza tra il socio e la società partecipata.

La scelta della “forma” determina specifici obblighi ai fini dell’imposta di registro, che può essere proporzionale (3%) per la scrittura privata, fissa (euro 200) mediante scambio di corrispondenza (ma solo in caso d’uso) ovvero esclusa in caso di perfezionamento verbale.

Nel caso in cui si scelga una delle due modalità non soggette a registrazione, c’è da tener conto del principio dell’enunciazione, come previsto dall’art. 22 del D.P.R. 131/1986, in quanto le disposizioni contenute in atti scritti, o contratti verbali non registrati, possono essere sottoposte all’imposta se enunciate in un atto successivo soggetto a registrazione. La giurisprudenza ha applicato questo principio nel caso del contratto verbale di finanziamento dei soci, incluso nel verbale di assemblea straordinaria, soggetto a registrazione da parte del notaio. La Cassazione (Sentenza del 30 giugno 2010 n.15585) ha stabilito che la menzione del finanziamento nell’atto di ripianamento perdite configura l’enunciazione, determinandone la tassazione.

Benché avversata da parte della dottrina e dalla prassi notarile, che suggeriscono alcune procedure alternative al fine di scongiurare il rischio di assoggettamento ad imposta del finanziamento soci, tale orientamento giurisprudenziale è ormai prevalente.

Infatti, con Sentenza n. 31174 del 9 novembre 2023, la Cassazione conferma l’applicazione dell’imposta di registro del 3% ai verbali di assemblea ordinaria di una Srl, deliberanti il finanziamento soci. La pronuncia sostiene che la volontà delle parti si perfeziona già nella delibera assembleare, rendendo il successivo atto (scrittura privata) una mera conferma della volontà espressa in assemblea.

In conclusione, bisognerà prestare grande attenzione alle modalità di perfezionamento dei finanziamenti soci, anche infruttiferi, in quanto potrebbero essere assoggettati ad imposta proporzionale di registro, alla luce di quanto appena evidenziato.

Autore: Luigi Romano

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