Il Piano Transizione 5.0 (v. PIANO TRANSIZIONE 5.0: APPROVATO IL DECRETO LEGGE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR) è un’iniziativa strategica del governo destinata a supportare la trasformazione digitale ed energetica delle imprese nel biennio 2024-2025. Questo piano è parte integrante della più ampia strategia europea REPowerEU, con un fondo complessivo di 12,7 miliardi di euro, di cui 6,3 miliardi dedicati specificamente a promuovere l’innovazione e l’efficienza energetica nei processi produttivi.

Obiettivi del Piano

L’obiettivo principale del Piano Transizione 5.0 è incoraggiare le imprese a investire in tecnologie che migliorino l’efficienza energetica e supportino la trasformazione digitale. In particolare, il piano si concentra sulla riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive e dei processi operativi.

Normativa di Riferimento

L’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ha formalizzato il piano, introducendo un credito d’imposta per investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. Gli investimenti devono portare a una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per l’unità produttiva o il 5% per i processi interessati​.

Credito d’Imposta e Benefici

Percentuali di Credito d’Imposta

Le percentuali del credito d’imposta variano a seconda dell’importo dell’investimento e della riduzione dei consumi energetici ottenuta:

Quota di investimento Riduzione consumi energetici
Unità produttiva: dal 3 al 6%

Processo: dal 5 al 10%

Unità produttiva: dal 6 al 10%

Processo: dal 10 al 15%

Unità produttiva: almeno 10%

Processo: almeno 15%

Fino a 2,5 mln 35% 40% 45%
Da 2,5 mln a 10 mln 15% 20% 25%
Da 10 mln a 50 mln 5% 10% 15%
  • Investimenti fino a 2,5 milioni di euro:
    • 35% per una riduzione dei consumi del 3-6% (unità produttiva) o del 5-10% (processo)
    • 40% per una riduzione del 6-10% (unità produttiva) o del 10-15% (processo)
    • 45% per una riduzione di almeno il 10% (unità produttiva) o il 15% (processo)
  • Investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro:
    • 15% per una riduzione del 3-6% (unità produttiva) o del 5-10% (processo)
    • 20% per una riduzione del 6-10% (unità produttiva) o del 10-15% (processo)
    • 25% per una riduzione di almeno il 10% (unità produttiva) o il 15% (processo)
  • Investimenti tra 10 milioni e 50 milioni di euro:
    • 5% per una riduzione del 3-6% (unità produttiva) o del 5-10% (processo)
    • 10% per una riduzione del 6-10% (unità produttiva) o del 10-15% (processo)
    • 15% per una riduzione di almeno il 10% (unità produttiva) o il 15% (processo)

Inoltre, il credito d’imposta può essere maggiorato per l’uso di moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza​, che rispettino determinati requisiti previsti dalla norma.

Beni Ammissibili e Destinatari

Sono ammissibili al credito i beni materiali e immateriali che supportano la transizione tecnologica e digitale. Tra questi vi sono software per la gestione energetica e attrezzature per l’autoproduzione di energia rinnovabile. Inoltre, le spese di formazione del personale sono agevolabili fino al 10% del costo dell’investimento, con un massimo di 300.000 euro​.

Tutte le imprese residenti in Italia possono accedere al programma, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico, purché rispettino i requisiti normativi e finanziari e non siano in difficoltà finanziaria, come previsto dalla normativa europea. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 231/2001, le imprese non in regola con normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prive del DURC regolare.

Attuazione e Procedure di Accesso

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e l’emanazione del Decreto Direttoriale MIMIT del 6 agosto 2024, il programma “Transizione 5.0” è diventato operativo. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 sul portale GSE​.

Fasi per l’Ottenimento dell’Agevolazione

Le imprese devono seguire un processo strutturato in quattro fasi per accedere al credito d’imposta:

  1. Accesso al Portale GSE: Le imprese devono registrarsi e accedere tramite SPID al portale del GSE, selezionando la scheda “Transizione 5.0”.
  2. Prenotazione del Credito d’Imposta: Le imprese inviano una comunicazione preventiva con i dettagli dell’investimento e la certificazione ex-ante della riduzione energetica.
  3. Conferma della Prenotazione: Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato, le imprese devono inviare una comunicazione integrativa con le fatture degli ordini effettuati e un pagamento di almeno il 20% del costo.
  4. Comunicazione di Completamento: Dopo il completamento degli investimenti, le imprese devono presentare una comunicazione finale con una certificazione ex-post.

Rendicontazione e Certificazione

La procedura di rendicontazione richiede la presentazione di due certificazioni: una ex-ante prima dell’avvio degli investimenti e una ex-post alla loro conclusione. Queste devono attestare la riduzione dei consumi energetici effettivamente ottenuta. Le certificazioni devono essere rilasciate da soggetti qualificati, tra cui:

  • Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339.
  • Energy Service Company (ESCo) certificate secondo la norma UNI CEI 11352.
  • Ingegneri e periti industriali iscritti agli albi professionali, con comprovate competenze in efficienza energetica​​.

Utilizzo del Credito d’Imposta

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte di GSE.

L’ eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Si conferma che, per espressa previsione normativa, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Confermato, altresì, il divieto di cumulo col credito d’imposta investimenti ZES o ZLS e col credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate, per limiti dimensionali, alla   revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per tali imprese (non obbligate alla revisione legale dei conti) è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta non superiore ad euro 5.000,00 come contributo al sostenimento delle spese di certificazione.

Recapture del credito d’imposta

Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento degli investimenti i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a  finalità estranee all’esercizio  dell’impresa, destinati  a  strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti  allo  stesso  soggetto,  nonché  in  caso  di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di  beni acquisiti in leasing, il credito andrà ricalcolato al netto del valore originario di tali beni e l’importo compensato in eccesso, alla luce del ricalcolo, andrà restituito.

Autore: Luigi Romano

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