Nel complesso, mutevole, universo della fiscalità, le semplificazioni dovrebbero essere una priorità.

Ed è in questa direzione che sembra dirigersi il Governo, con alcune significative modifiche per i contribuenti, contenute nella legge delega di riforma fiscale per il 2024.

Ci soffermeremo, in particolare, sui limiti di compensazione e la gestione dei crediti d’imposta.

La prima e più evidente novità riguarda l’aumento dei limiti per le compensazioni “libere” per coloro che accedono al regime premiale derivante dagli indicatori di affidabilità fiscale (Isa).

Attualmente, tali limiti sono fissati a 20.000 euro all’anno per l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell’Irap e a 50.000 euro all’anno per l’utilizzo in compensazione del credito Iva, con l’esonero dall’apposizione del visto di conformità.

Con l’entrata in vigore di questa nuova disposizione, questi limiti saranno notevolmente elevati, passando da 20.000 euro a 50.000 euro all’anno per Irpef, Ires ed Irap e da 50.000 euro a 70.000 euro all’anno per le compensazioni IVA.

Questo significa che i contribuenti avranno la possibilità di compensare una quantità maggiore di crediti senza la necessità di ottenere il visto di conformità.

Va notato che le soglie di applicabilità del regime premiale vengono annualmente fissate dall’Agenzia delle Entrate, il che significa che in futuro potrebbero essere ulteriormente aumentate, magari a favore dei soggetti con un punteggio Isa più alto (ad esempio, pari o superiore a 9), ma sarebbe, a nostro parere, un controsenso.

Attualmente, il punteggio necessario per accedere al beneficio è di almeno 8, o 8,5 se calcolato attraverso la media dei punteggi Isa del biennio precedente.

L’altra novità riguarda i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali.

In passato, la mancata indicazione di tali crediti nelle dichiarazioni annuali poteva comportare la decadenza dal beneficio.

Con questa nuova disposizione, la mancata indicazione di tali crediti non comporterà mai la decadenza dal beneficio, a condizione che il credito sia effettivamente spettante.

È un chiarimento importante che mette fine a una certa confusione che si era creata in passato, che ha generato solo ingiustizie ed un clima generalizzato di sfiducia nel Fisco.

La disposizione specifica anche che non verranno rimborsate le somme già versate, creando di fatto una barriera ad eventuali richieste di rimborso di un credito “formalmente” non comunicato ma “sostanzialmente” spettante, per evidenti ragioni di gettito.

Inoltre, è importante notare che rimane in vigore la norma sulla “Trasparenza degli aiuti di Stato”, che impone la pubblicazione, a cura del contribuente, degli aiuti di Stato ricevuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti concessori, nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, in assenza della quale il contributo va restituito. Tuttavia, ricordiamo, questa irregolarità può essere sanata con il pagamento di una sanzione minima di 250 euro.

In sintesi, queste nuove misure fiscali favoriranno una maggiore semplificazione e flessibilità per i contribuenti.

Gli aumenti dei limiti di compensazione consentiranno ai contribuenti di gestire meglio i propri crediti, mentre il “salvacondotto” sui crediti d’imposta agevolerà l’utilizzo dei benefici fiscali, senza il rischio di decadenza.

– L. Romano –

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