La Corte Costituzionale, con sentenza n. 10/2023 così come la Corte di Cassazione con ordinanze nn. 5586/2023 e 6874/2023, hanno stabilito che i maggiori ricavi, derivanti da indagini finanziarie (e non solo, secondo la Suprema Corte), a seguito di accertamento analitico-induttivo, vanno rettificati tenendo conto dell’incidenza dei relativi costi in base alla tipologia di attività.
D’altra parte, tassare i prelievi bancari (nel caso specifico) come ricavi “occulti”, si porrebbe in contrasto col principio di capacità contribuiva poiché, in mancanza di alcuna deduzione di costi, in via presuntiva, si finirebbe per tassare una ricchezza parzialmente inesistente.
Questa importante apertura porterebbe al riconoscimento, in termini generali, dei costi non documentati in relazione ai maggiori ricavi accertati, tutte le volte che questi ultimi vengono calcolati in via presuntiva.