Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con Nota del 12 marzo 2025, ha chiarito le modalità di applicazione dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Questa novità, introdotta dalla legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), estende agli amministratori delle società l’obbligo già previsto per le imprese individuali, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e accessibilità nelle comunicazioni ufficiali.

Decorrenza dell’obbligo

La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica non solo alle nuove imprese costituite da questa data in poi, ma anche a quelle già esistenti. Il termine per mettersi in regola con l’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori è fissato al 30 giugno 2025.

Soggetti obbligati

L’obbligo riguarda gli amministratori di tutte le società, sia di persone che di capitali, con l’esclusione di quelle forme societarie che non esercitano attività commerciale, come:

  • Le società semplici (con la sola eccezione di quelle che esercitano attività agricola);
  • Le società di mutuo soccorso;
  • I consorzi e le società consortili;
  • Le reti di imprese, a meno che non abbiano soggettività giuridica e siano iscritte nella sezione ordinaria del registro imprese.

Oltre agli amministratori in senso stretto, l’obbligo si estende ai liquidatori delle società.

Requisiti della PEC degli amministratori

La PEC dell’amministratore deve essere distinta da quella della società. Questo per garantire che ogni amministratore abbia un recapito digitale autonomo, accessibile ai terzi che necessitano di comunicazioni formali. E’ stato chiarito che l’amministratore può utilizzare un unico indirizzo PEC per più società di cui è amministratore.

Esenzione da imposte e diritti di segreteria

Così come già previsto per la PEC delle imprese, anche la comunicazione della PEC degli amministratori (magra consolazione) è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.

Conseguenze del mancato adempimento

Se un’impresa soggetta all’obbligo non comunica la PEC degli amministratori, la Camera di Commercio sospenderà la registrazione di eventuali atti (come la nomina o il rinnovo degli amministratori) e concederà un termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione. In caso di inadempienza, la domanda sarà rigettata.

Per quanto riguarda le sanzioni, il Ministero chiarisce che, in assenza di una previsione specifica, si applica l’articolo 2630 del Codice Civile. Questo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro per la mancata esecuzione nei termini di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese. Tuttavia, se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione si riduce a un terzo.

Prossimi passi verso l’adempimento

Le imprese dovranno assicurarsi di comunicare la PEC degli amministratori entro il 30 giugno 2025 per evitare sanzioni o complicazioni di sorta. Le Camere di Commercio, in collaborazione con Unioncamere, avranno il compito di diffondere le informazioni necessarie per facilitare l’adempimento dell’obbligo.

Questa nuova disposizione, se da un lato può rappresentare un passo avanti verso la digitalizzazione dei processi amministrativi, dall’altro crea, a parere di chi scrive, un ulteriore adempimento che ben poteva essere sostituito dalla conferma del domicilio digitale della società anche quale domicilio dell’amministratore in carica, comunque garantendo trasparenza e tracciabilità nei rapporti tra le imprese, governance ed istituzioni, evitando il proliferare di pec dovuto al desiderio “bulimico” di una P.A. sempre alla ricerca di ulteriori “indirizzi digitali” a cui inoltrare missive (per lo più ridondanti).

Non ci resta che adempiere.

Autore: Luigi Romano

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