La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 5243/2023 (in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite anche sulla prescrizione dei crediti non spettanti) ha stabilito che possono essere recuperati in 8 anni i soli crediti imposta inesistenti, escludendo quelli non spettanti, con decorrenza del termine di decadenza dalla data di utilizzo del credito e non dalla presentazione della dichiarazione.
Per memoria, si definiscono inesistenti i crediti in relazione ai quali manca in tutto o in parte il presupposto costitutivo (senza alcuna base concreta), riscontrabile solo in sede di accertamento.
La pronuncia riguarda crediti di imposta (nel caso specifico ricerca e sviluppo) maturati a seguito di una ricerca fittizia commissionata ad una Università, escogitata fin dal momento della stipula della convenzione con l’ateneo al solo scopo di sfruttare il credito d’imposta (inesistente).
A questo punto, attendiamo la pronuncia delle Sezioni Unite per comprendere l’eventuale, diverso termine di decadenza per i crediti non spettanti.