La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6622/2023 ha stabilito che la donazione con onere, cioè quella nella quale il donatario è tenuto all’adempimento di un determinato obbligo quale ad esempio il sostentamento a favore di un terzo (nella fattispecie una persona non autosufficiente) comporta una doppia tassazione, poiché si realizzano, secondo la Corte, due operazioni, una in favore del donatario principale ed un’altra in favore del terzo beneficiario dell’onere.
Essendo entrambe le operazioni soggette a imposta sulle donazioni, il relativo recupero richiede due distinti avvisi di liquidazione, con recupero anche nei confronti del beneficiario dell’obbligazione.