Con sentenza n. 2044/2023, depositata il 24 gennaio, la Corte di Cassazione conferma, in linea con costante giurisprudenza, che le sanzioni e gli interessi per carichi erariali iscritti a ruolo si prescrivono in cinque anni, mentre i tributi scontano una prescrizione “ordinaria” di dieci anni, indipendentemente dall’impugnazione dell’atto.
Dunque, nel caso di specie, il ricorso di Agenzia Entrate – Riscossione è stato dichiarato fondato solo per la parte relativa al credito erariale per tributi indicati nelle cartelle di pagamento, ma non per sanzioni ed interessi.