La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 972/2023, ha rigettato il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate avverso la deduzione di costi sostenuti da una società per la sponsorizzazione e pubblicità di un’associazione sportiva dilettantistica, in quanto ritenuti non inerenti, in relazione alla mancata congruità e anti-economicità dei costi sostenuti.

Secondo il giudice di appello, come confermato anche dalla Cassazione, i costi sostenuti (consistenti in abbigliamento tecnico-sportivo col logo dell’azienda ed altro materiale pubblicitario) rientrano nell’attività d’impresa, considerato che è esclusiva pertinenza dell’imprenditore valutare se un determinato costo pubblicitario può apportare un significativo incremento del volume delle future vendite e non l’effettivo incremento dello stesso, così come sostiene l’Erario.

Non assume alcuna rilevanza la congruità o l’utilità del costo rispetto ai ricavi, bensì il solo giudizio di inerenza di carattere qualitativo e, non, quantitativo.

La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso di Agenzia, condannandola al pagamento delle spese processuali.

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