La Corte di Cassazione – Sezione Civile – con Ordinanza n. 1939 del 18 gennaio 2024, ha sottolineato come la violazione dell’omessa dichiarazione di somme per contanti, detenute all’atto dell’entrata o dell’uscita dal territorio dello Stato, può verificarsi anche con comportamenti non preordinati a fini illeciti.
Il caso su cui la Cassazione si è pronunciata riguarda l’accompagnatore di una comitiva di pellegrini, sanzionato per omessa dichiarazione di esportazione di denaro contante per un importo di 200.000 euro.
Nello specifico, l’accompagnatore doveva consegnare offerte in contanti (200.000 euro), raccolte presso un centro islamico in Italia, in un Paese arabo. Per evitare la dichiarazione doganale, obbligatoria oltre i 10.000 euro, ha adottato una strategia, verificatasi poi maldestra. All’atto della partenza dall’Italia, ha consegnato a ciascuno dei pellegrini una busta contenente 5.000 euro.
A seguito di un controllo, effettuato prima della partenza del gruppo dagli organi preposti, al rinvenimento di tali somme in contanti, è scattata la sanzione di oltre 70.000 euro per omessa redazione della dichiarazione di esportazione di denaro contante.
L’interessato ha presentato ricorso e, soccombente nei vari giudizio di merito, approda in Cassazione, sostenendo che non vi era condotta sanzionabile, poiché le somme detenute da ciascun pellegrino erano inferiori alla soglia.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha sottolineato che la violazione richiede solo un comportamento cosciente e volontario, anche se non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell’illiceità del fatto.
In conclusione, benché si sia trattato a nostro parere di un caso limite, si presti particolare attenzione quando si viaggia con somme in contanti in quanto, pur se distribuite tra i partecipanti al viaggio, in perfetta buona fede e senza intenti illeciti, tale comportamento potrebbe esporre a pesanti conseguenze, così come sottolineato anche dall’Ordinanza della Suprema Corte.
Autore: Luigi Romano