L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento firmato ieri, ha stabilito le modalità attuative per ”spalmare” in 10 anni i crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura dei bonus.

La misura servirà ad imprese e banche per pianificare la compensazione dei crediti con le proprie imposte, nel caso in cui non vi sia più spazio per le compensazioni con gli attuali, stringenti, limiti temporali, così scongiurando  il rischio di perderli definitivamente.

L’accesso alla piattaforma per comunicare le opzioni sarà possibile dal 2.05.2023, mentre dal 3.07.2023 sarà consentito l’accesso tramite intermediari abilitati.

L’opzione è irrevocabile, non rettificabile o annullabile.

Da considerare però che su ogni singola rata si potranno esercitare più opzioni durante l’anno.

Per quali bonus vale lo spalma-crediti?

Sostanzialmente si applica ai crediti d’imposta relativi al superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche in caso di prima cessione o per sconti in fattura, comunicati ad Agenzia Entrate entro il 31 marzo scorso, con le seguenti distinzioni, in ordine temporale:

– per i crediti per anni 2022 e seguenti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia Entrate fino al 31.10.2022, relative al superbonus;

– per i crediti per anni 2023 e seguenti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia Entrate dal 1.11.2022 al 31.03.2023 relative al superbonus e dalle comunicazioni inviate fino al 31. 03.2023 relative a sismabonus e bonus barriere architettoniche.

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