Come anticipato in un nostro precedente intervento del 13 luglio 2022, a partire proprio da luglio dello scorso anno la bolla doganale cartacea consegnata/trasmessa dai corrieri non è più considerata attendibile al fine di attestare la correttezza dei dati dell’operazione.
Il documento che ha sostituito la bolla doganale, ossia il «prospetto contabile riepilogativo o prospetto di sintesi» (per il periodo di transizione luglio/novembre il prospetto sintetico dell’importazione) viene reso disponibile al contribuente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Dogane nel momento in cui l’operazione di importazione viene considerata completata.
Per esercitare la detrazione nei termini previsti dalla norma, i documenti ricevuti nel 2022 devono necessariamente essere registrati nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione Iva e la data utile, ai fini della detraibilità, corrisponde alla data in cui il documento è reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane.
Particolare attenzione quindi a tale aspetto, non secondario.