Dopo le recenti modifiche alla disciplina del superbonus e dei bonus edilizi in generale, gli stessi potranno essere spendibili, in determinati casi, soltanto come detrazione dalle imposte (senza cessione o sconto in fattura).

Per i lavori su parti comuni condominiali, è ammesso il superbonus al 110% fino al 31.12.2023, con possibilità di cessione o sconto in fattura, nei seguenti casi:

o     delibera lavori entro il 18.11.2022 e presentazione Cilas entro il 31.12.2022;

o     delibera lavori tra il 19 e il 24.11.2022, presentando la Cilas entro il 25.11.2022;

o     per la demolizione con ricostruzione, presentando l’istanza entro il 31.12.2022.

o     Il superbonus al 90% nel 2023, con possibile cessione o sconto, è fruibile per chi ha deliberato i lavori e presentato la Cilas (o l’istanza di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) dopo le predette date, ma comunque entro il 16.02.2023.

Per gli altri interventi diversi dal superbonus, sconto in fattura e cessione ancora possibili per:

– gli interventi per i quali risulti presentata l’istanza di titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023;

– gli interventi, per i quali non è richiesta la presentazione di un titolo abilitativo, che siano iniziati entro il 16 febbraio 2023, con autocertificazione del committente e del direttore lavori.

In conclusione, cessione del credito e sconto restano solo per interventi già avviati.

Gli altri dovranno “accontentarsi” di recuperare i bonus in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Non è escluso però che, in sede di conversione del Decreto “blocca cessioni”, vi sia uno spostamento in avanti della fatidica data del 16 febbraio, come richiesto da più parti.

– Comunicazione sconto/cessione – Da ultimo segnaliamo che il 31.03.2023 è, ad oggi, la data entro cui trasmettere all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni su cessioni e sconti in fattura relativi alle spese del 2022, o alle rate residue delle spese del 2020 e 2021.

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