Questo nuovo strumento, annunciato attraverso un avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n.103 del 3-9-2024) contribuisce a regolamentare in maniera più omogenea e trasparente l’attività delle strutture turistiche e delle locazioni brevi su tutto il territorio nazionale.
La banca dati nazionale: cos’è e come funziona
La banca dati (BDSR) nasce per offrire una gestione centralizzata e coordinata delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve. L’obiettivo principale è quello di creare una base di dati unificata, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che permetta di semplificare le procedure per gli operatori, garantire maggiore tutela ai turisti e facilitare la cooperazione tra enti locali e ministero del turismo.
Ogni struttura ricettiva, sia essa alberghiera o extralberghiera, dovrà ottenere un CIN (codice identificativo unico a livello nazionale), che sarà obbligatorio esporre insieme ad eventuali codici regionali o provinciali già in uso, se richiesti dagli Enti Locali.
Chi deve richiedere il CIN
L’obbligo di richiedere il CIN riguarda:
- i titolari o gestori di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, come definite dalle normative regionali e delle province autonome.
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi: si tratta di contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.
Tempistiche e procedura per il CIN
Le disposizioni per l’ottenimento del CIN entreranno in vigore il 2 novembre 2024 (60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso).
Da quella data, tutti gli operatori avranno tempo per adeguarsi alle nuove normative; per chi è già in possesso di un Codice Identificativo Regionale o Provinciale, il termine per richiedere il CIN sarà di 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, mentre per chi ottiene il codice Regionale o Provinciale successivamente all’entrata in vigore della novella, il termine per la richiesta del CIN sarà di 30 giorni dall’ottenimento di tali codici.
La richiesta del CIN avviene tramite la piattaforma BDSR all’indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/, accessibile con Spid o Cie, dove sarà possibile verificare i dati relativi alla propria struttura o locazione e procedere con l’istanza. In caso di difficoltà o mancata presenza della struttura nel sistema, è possibile contattare il servizio di assistenza del ministero del turismo.
Esclusioni dall’obbligo del CIN
Non tutte le strutture sono soggette all’obbligo di richiedere il CIN. Le case religiose di ospitalità no-profit, ad esempio, sono esentate qualora l’attività di ospitalità sia svolta a titolo gratuito. in questi casi, eventuali libere donazioni da parte degli ospiti non sono considerate un compenso e non fanno venir meno la gratuità del servizio offerto.
Rammentiamo, infine, che Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Autore: Luigi Romano