La direttiva DAC7 prevede l’obbligo da parte delle piattaforme digitali di comunicare una serie di dati all’Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento del 20 novembre 2023 prot. n. 406671/2023, l’Agenzia comunica le disposizioni attuative del D.Lgs. n. 32/2023 di attuazione della direttiva DAC 7 (direttiva UE n. 2021/514), in relazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, riguardanti la tassazione delle attività di commercio elettronico in Europa.
Di seguito, evidenziamo i punti chiave di tali disposizioni:
- Nuove regole per le piattaforme online: le piattaforme online come ad esempio Vestiaire Collective, Amazon, Etsy, Airbnb, Vinted, Ebay, Wallapop, saranno tenute a trasmettere i dati delle vendite degli utenti alle autorità fiscali degli Stati Membri interessati.
- Apertura di una partita IVA: gli utenti che soddisfano determinati requisiti nell’arco di un anno, come concludere 30 o più vendite o guadagnare più di 2.000 euro con tali operazioni, potranno essere obbligati ad aprire una partita IVA.
- Obiettivo della Direttiva DAC7: l’obiettivo è stabilire un quadro normativo comune a livello europeo per la tassazione delle attività di e-commerce, affitto di beni immobili, offerta di servizi personali e attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
- Informazioni richieste dai gestori delle piattaforme: i gestori delle piattaforme devono acquisire informazioni specifiche sui venditori, inclusi dati personali come nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale o partita IVA.
- Obblighi delle piattaforme: le piattaforme online comunicheranno alle autorità fiscali di ciascun paese interessato dell’UE dati come il conto corrente usato per i trasferimenti, il titolare del conto corrente, l’importo del reddito proveniente dalle vendite e il numero delle operazioni concluse sulla piattaforma.
- Scadenze per la comunicazione dei dati: i gestori dovranno comunicare i dati entro il 31 dicembre di ogni anno, ma per il 2023, il termine è stato posticipato al 31 gennaio 2024.
- Sanzioni per mancata comunicazione: gli utenti che non forniscono le informazioni richieste possono subire conseguenze, come la sospensione o la definitiva chiusura del loro account sulla piattaforma.
- Esclusione per vendite sporadiche: coloro che effettuano vendite sporadiche, ad esempio di oggetti usati al di sotto dei limiti richiamati in precedenza, possono stare tranquilli, in quanto non saranno assoggettati a tassazione e non potrà essere loro richiesta l’apertura di una partita IVA.
- Valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: Prima di procedere con la contestazione di eventuali irregolarità fiscali nei confronti dei venditori l’Agenzia delle Entrate, con l’ausilio delle banche dati e delle informazioni acquisite, valuterà il carattere di abitualità e ripetitività dell’attività.
Su quest’ultimo punto, i recenti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di soggettività IVA per le vendite occasionali, imporranno un’attenta valutazione da parte di tali soggetti (venditori occasionali) sulla necessità di “stabilizzare” la propria posizione fiscale con l’apertura di una partita IVA.
Autore: Luigi Romano