Questo bonus (super) mal digerito e sempre contestato dalla maggioranza, continuerà a far parlare di sé ancora per diversi anni.

Infatti, nel ddl di Bilancio per l’anno 2024, attualmente in discussione in Parlamento, sono contenute alcune pesanti modifiche, in termini di tassazione, per coloro che cederanno entro un determinato termine, dal 2024 in poi, beni immobili su cui hanno usufruito del Superbonus 110%.

Per meglio spiegare cosa potrebbe accadere, nel caso in cui tale previsione fosse confermata senza modifiche durante l’iter di approvazione della Manovra 2024, facciamo qualche esempio:

Immobile ceduto entro i 5 anni dall’acquisto o costruzione: in caso di cessione di tali immobili, ai fini della quantificazione della plusvalenza tassabile, non si terrà conto dei lavori eseguiti col Superbonus con sconto in fattura o cessione del credito che, pertanto, non potranno essere sommati al costo di acquisto o di costruzione, con la conseguenza che dalla differenza tra il costo di acquisto (puro) o di costruzione ed il valore della vendita emergerà una plusvalenza tassata al 26%;

Immobile ceduto oltre i 5 anni ma entro 10 anni dall’acquisto o costruzione: in questo caso, ai fini della quantificazione della plusvalenza tassabile, si terrà conto del 50% dei lavori eseguiti col Superbonus con l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito e, pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita verrà fuori dal costo di acquisto + 50% dei lavori agevolati – valore della vendita.

Da questa previsione saranno esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla cessione ovvero, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la vendita dovesse essere decorso un periodo inferiore a 10 anni, per l’esclusione si terrà conto dell’utilizzo per la maggior parte di tale periodo.

Saranno altresì esclusi coloro che hanno sostenuto le spese per i lavori agevolati e che usufruiscono del Superbonus in detrazione dalle imposte sui redditi in dichiarazione, quindi senza aver esercitato l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito.

Parimenti, dovrebbero essere esentati da questa “indiretta” ripresa a tassazione delle agevolazioni, i lavori agevolati da bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%,.

Risulta quindi di tutta evidenza la ratio della norma in discussione, che tende a:

– penalizzare eventuali speculazioni;

escludere chi ha utilizzato per la maggior parte del tempo l’immobile come abitazione principale, poi ceduto nel periodo di “sorveglianza”;

tutelare coloro i quali hanno effettivamente sostenuto tali spese e che utilizzano il Superbonus unicamente in detrazione dalle imposte sui redditi.

Queste modifiche avranno effetto, salvo ripensamenti, su tutte le cessioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024.

Autore: Luigi Romano

 

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