Confermato dalla III Sezione Penale della Cassazione, con sentenza del 14 marzo 2023 n. 10730.

La vicenda.

L’amministratore di una società veniva condannato, anche in appello, per il reato di omesso versamento Iva oltre la soglia penale, poiché i giudici di merito non avevano tenuto conto del fatto che, prima dell’apertura del dibattimento, la società aveva aderito alla rottamazione (ter), concordando con l’Agenzia un piano di pagamento del totale dei debiti oggetto del procedimento penale e, pertanto, ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ricordato che la norma ha già previsto la non punibilità dei reati di omesso versamento se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari sono estinti, anche se a seguito di procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalla norma tributaria, tra cui la “rottamazione”.

Ricorda altresì che il precetto penale prevede il rinvio di 3 mesi dell’apertura del dibattimento, prorogabile di ulteriori 3 a facoltà del giudice, per concedere tempo al contribuente per estinguere il debito, che dovrà essere interamente saldato, anche con definizioni agevolate (rottamazione), prima dell’apertura del dibattimento, cosa non avvenuta nel caso di specie.

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