Il distacco temporaneo di personale rappresenta una delle modalità più versatili di gestione delle risorse umane, consentendo a un datore di lavoro di “prestare” temporaneamente uno o più dipendenti a un altro soggetto per l’esecuzione di attività lavorative. Questo istituto, disciplinato attualmente dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, affonda le sue radici nel diritto del lavoro italiano, evolvendosi sia nella pratica che nella regolamentazione fiscale.

L’idea di trasferire temporaneamente lavoratori da un datore di lavoro a un altro per soddisfare esigenze produttive risale agli anni ’70, in cui si iniziò a teorizzare un approccio più flessibile alla gestione del personale nelle imprese. Il modello iniziale prevedeva un’interpretazione del lavoro non come un contratto rigido, ma come un elemento dinamico, capace di adattarsi alle esigenze produttive e organizzative in evoluzione.

Con la progressiva formalizzazione normativa, l’istituto del distacco è stato incluso nella riforma Biagi del 2003 (D.Lgs. 276/2003), che ne ha fissato i parametri essenziali per garantire la legittimità dell’operazione.

Il distacco, per essere legittimo, deve prima di tutto rispettare due condizioni fondamentali:

– Interesse del datore di lavoro distaccante: deve esistere un interesse produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo che giustifichi il distacco, il quale non può ridursi a una mera somministrazione di manodopera;

– Temporaneità del distacco: l’operazione deve avere una durata non definitiva, legata al persistere dell’interesse del distaccante.

Inoltre, se il distacco implica il trasferimento del lavoratore a più di 50 km dalla sede abituale, è necessario dimostrare comprovate ragioni tecniche o organizzative. Qualsiasi cambiamento nelle mansioni richiede, inoltre, il consenso del lavoratore.

Ma torniamo alla questione che ci occupa, in relazione alle nuove disposizioni che impongono, dal 2025 in poi, l’assoggettamento ad IVA, finora escluso, per tali tipologie di contratti.

Infatti, il distacco di personale è (fino al 31 dicembre 2024) soggetto ad un trattamento IVA differenziato, come disciplinato dall’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988, prevedendo l’imponibilità del corrispettivo versato dal soggetto distaccatario se diverso dal mero rimborso del costo sostenuto dal soggetto distaccante.

Questa distinzione è stata messa in discussione dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza C-94/19 del 11 marzo 2020, che ha stabilito l’imponibilità IVA per i distacchi di personale, a prescindere dall’ammontare del corrispettivo. Secondo la Corte, esiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, il che configura un’operazione soggetta a IVA. La precedente normativa italiana è stata quindi dichiarata incompatibile con il diritto unionale.

Pertanto, considerato anche l’orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, conforme alla sentenza degli euro-giudici, tale indicazione (o censura) è stata recepita nel nostro ordinamento, con l’introduzione dell’articolo 16-ter del D.L. n. 131/2024, stabilendo che dal 1° gennaio 2025 il trattamento fiscale dei distacchi di personale subirà un cambiamento radicale, in quanto:

– tutti i distacchi di personale, anche quelli che prevedono solo il rimborso del costo, saranno imponibili ai fini IVA;

– tale modifica sarà applicata, sempre a partire dal 2025, sia per i nuovi contratti stipulati che per i rinnovi di contratti già in essere.

Risulta evidente che tale cambio di rotta si è reso necessario per evitare l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia, per mancato adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE.

Questa nuova disciplina comporta diverse implicazioni:

– Neutralità fiscale se il distacco avviene tra soggetti che non subiscono limitazioni al diritto di detrazione IVA;

– Benefici fiscali per il distaccante che effettua operazioni esenti, il quale può beneficiare di un aumento del pro-rata di detraibilità IVA;

– Svantaggi economici per il distaccatario “esente”, operante ad esempio nel comparto assicurativo e bancario, in quanto dovrà sostenere costi maggiori a causa della indetraibilità del tributo addebitatogli dal distaccante.

Di conseguenza, dal nuovo anno bisognerà prestare grande attenzione alla novella in commento, in quanto il mancato adeguamento dei contratti esporrà entrambe le parti in causa al recupero del tributo, oltre a generare, in determinati casi, sui soggetti “esentati” dall’IVA, un vero e proprio costo ulteriore, in conseguenza della indetraibilità dell’imposta.

A parere di chi scrive, trattandosi di una norma che entrerà in vigore dal prossimo anno e, considerato che le nuove disposizioni si applicheranno ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (art. 16-ter comma 2 DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131), fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data (esclusione IVA in caso di mero rimborso o applicazione IVA in in conformità alla sentenza della Corte di giustizia UE del 2020), per tali fattispecie (distaccatari esenti) con contratti di distacco temporaneo in scadenza a breve, potrebbe essere utile la risoluzione anticipata e la stipula di nuovi contratti entro l’anno in corso.

Autore: Luigi Romano

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