Il 7 novembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 162/2024, in vigore il 22 novembre prossimo. Le modifiche introdotte avranno un effetto significativo in tema di agevolazioni fiscali per gli investitori che decideranno di investire in Start-up innovative e PMI innovative.
Sintetizziamo di seguito le principali novità, al fine di comprendere meglio i nuovi meccanismi di agevolazione.
Credito d’imposta per “incapienti”
Una delle novità più rilevanti riguarda la detrazione fiscale sugli investimenti, effettuati da persone fisiche, direttamente o tramite OICR, attualmente pari al 30% o, alternativamente, al 50% (soggetto quest’ultimo al regime de minimis in capo all’impresa innovativa). Se la detrazione supera l’imposta lorda dovuta (situazione di “incapienza”), l’eccedenza potrà essere trasformata in credito d’imposta. Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 2024, questo credito potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi o in compensazione tramite modello F24, garantendo un pieno accesso al beneficio fiscale anche per chi ha un’imposta lorda inferiore alla detrazione spettante.
Differenza tra detrazione (o deduzione) del 30% e del 50%
- Detrazione del 30%: Questa detrazione è rivolta alla maggior parte degli investitori che scelgono di finanziare Start-up o PMI innovative, con un investimento massimo di 1 milione di euro. La detrazione del 30% può essere applicata su tutti gli investimenti effettuati da persone fisiche o tramite OICR.
- Detrazione del 50% (regime “de minimis”): Si tratta di una detrazione del 50% riservata agli investimenti effettuati nel cosiddetto regime “de minimis”. Questo regime rappresenta una forma di sostegno fiscale più favorevole, ma con limiti imposti dalla normativa europea, la quale stabilisce che l’ammontare totale degli aiuti “de minimis” non possa superare i 200.000 euro (dal 2024 euro 300.000) in un periodo di tre anni per la stessa impresa. Quindi l’investitore, per poter usufruire del 50% in luogo del 30%, deve attendere la verifica dell’impegno del plafond in de minimis dell’impresa innovativa e, se non capiente, l’accesso alla detrazione di maggior favore non è concedibile.
- Deduzione in luogo della detrazione: Per le società di capitali, ad esempio le SRL (non innovative è bene precisarlo), è prevista una deduzione, in luogo della detrazione, del 30% dal reddito assoggettabile ad IRES. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, annualmente, l’importo di euro 1.800.000 e (l’investimento) deve essere mantenuto per almeno tre anni. In caso di cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, scatta il meccanismo di “recapture”, che comporta il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
Esenzioni sulle plusvalenze da partecipazioni
La legge modifica anche l’articolo 14 del Dl 73/2021, noto come “Sostegni-bis”, che esenta da tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni in start-up e PMI innovative. Per ottenere l’esenzione, le plusvalenze devono derivare da partecipazioni acquisite tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Inoltre, le PMI innovative devono soddisfare una delle condizioni previste dal regolamento UE 651/2014, come ad esempio non aver mai operato in alcun mercato o richiedere un investimento iniziale elevato rispetto al fatturato.
Sottolineiamo che la novella in commento, rispetto a quanto previsto dalle precedenti norme, assoggetta a tassazione le plusvalenze relative agli investimenti con detrazione al 50% (in de minimis).
Restano, pertanto, agevolate soltanto le plusvalenze relative ad investimenti che godono della detrazione (o deduzione) del 30%
Agevolazioni per investimenti tramite OICR
La legge introduce anche un’agevolazione per i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR che investono principalmente in imprese innovative. Questi proventi sono esentati da imposte sui redditi, a condizione che gli investimenti siano stati effettuati dal 2024 e che le quote o azioni dell’OICR siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.
Che cos’è il “Patrimonio Destinato”
Il Patrimonio Destinato è un fondo speciale istituito dallo Stato italiano con l’obiettivo di sostenere e rafforzare le aziende italiane in settori strategici, incentivando la crescita economica attraverso il supporto finanziario. Gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il Patrimonio Destinato può investire in vari strumenti finanziari (come quote di OICR) per garantire risorse e liquidità alle imprese di medio-piccola dimensione ed alle start-up italiane.
In questo caso, la legge stabilisce che il Patrimonio Destinato possa intervenire attraverso la sottoscrizione di quote o azioni di OICR di nuova costituzione in Italia. Gli OICR investono prevalentemente in titoli emessi da società italiane quotate su mercati regolamentati, contribuendo alla crescita delle infrastrutture strategiche e delle filiere industriali italiane. Le quote dell’OICR sottoscritte dal Patrimonio Destinato non possono superare il 49% del patrimonio complessivo dell’OICR, mentre la parte restante deve essere sottoscritta da investitori privati.
Autore: Luigi Romano