Il Mef sblocca, finalmente, il credito d’imposta per le imprese che investono nella ZES UNICA.
La dotazione complessiva per l’anno 2024 ammonta a 1,8 miliardi di euro.
Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano preventivamente all’Agenzia delle entrate, su un modello di prossima pubblicazione, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che da realizzare fino al 15 novembre 2024.
Sarà necessaria anche una certificazione redatta da un revisore attestante le spese sostenute.
Il provvedimento attuativo, tanto atteso, definisce le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Vediamo di seguito, in sintesi, il contenuto del Decreto (non ancora pubblicato).
ACCESSO AI FONDI: come accennato in precedenza, per accedere al credito d’imposta, le imprese comunicano preventivamente all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle da sostenere fino al 15 novembre 2024, relative al progetto di investimento cosiddetto “iniziale”.
In fase di rendicontazione, sarà necessaria una certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese effettuate, rilasciata da un revisore dei conti o da una società di revisione.
LE AZIENDE BENEFICIARIE: sostanzialmente potranno accedere tutte le imprese, comprese le aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Sono escluse, come di consueto, le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Si precisa che le aziende beneficiarie del credito d’imposta dovranno mantenere l’attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
SPESE AMMISSIBILI: sono agevolabili gli acquisti, anche mediante leasing finanziario (per i quali si assume il costo sostenuto dalla società di leasing al netto di eventuali manutenzioni), di beni strumentali nuovi quali: macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica, nonché l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51 (investimento iniziale) e 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Breve divagazione: è interessante notare che il richiamato regolamento, all’art. 14 comma 6, recita testualmente: “Tranne per le PMI o per l’acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.”
IMMOBILI AGEVOLABILI: Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato e risultano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
LIMITI: Il costo complessivo dei beni agevolabili risulta essere, per ciascun progetto di investimento, pari a 100 milioni di euro, con un “taglio minimo” pari a 200.000 euro.
In relazione all’entrata in funzione ed all’eventuale dismissione valgono le stesse previsioni delle precedenti edizioni del tax credit Mezzogiorno.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto».
DEFINIZIONE AREE AGEVOLABILI: la Zes unica ricomprende i territori delle seguenti regioni:
- Abruzzo
- Molise
- Sardegna
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
INTENSITA’ DI AIUTO PER REGIONE: Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è stabilito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, sintetizzato nella tabella di seguito riportata.
Regioni | Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento) |
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento) |
Grandi imprese (e PMI oltre i 50 milioni di investimento) |
Abruzzo (zone assistite) | 35% | 25% | 15% |
Molise | 50% | 40% | 30% |
Sardegna | 50% | 40% | 30% |
Sardegna (Area Sulcis-Iglesiente) |
60% | 50% | 40% |
Campania | 60% | 50% | 40% |
Puglia | 60% | 50% | 40% |
Puglia (Area Taranto) |
70% | 60% | 50% |
Basilicata | 50% | 40% | 30% |
Calabria | 60% | 50% | 40% |
Sicilia | 60% | 50% | 40% |
CUMULABILITA’ CON ALTRI AIUTI: come per le edizioni precedenti, il credito d’imposta in commento è cumulabile con altri aiuti di Stato, anche in de minimis, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle rispettive norme europee di riferimento.
Si ritiene, altresì, cumulabile con il credito d’imposta investimenti 4.0 (20%) ma non è cumulabile con il piano di Transizione 5.0, per espressa previsione normativa.
In conclusione, sebbene l’intensità di aiuto sia considerevole (fino al 70% per le piccole imprese, in determinate aree), l’orizzonte temporale (dal 1/1/2024 al 15/11/2024) risulta troppo limitato per un programma d’investimenti che possa definirsi tale, soprattutto nel medio termine, finendo con l’agevolare solo le imprese che hanno già pronto un piano d’investimenti.
Le aziende che si aspettavano un “allungamento” dei termini (dato il grave ritardo per l’approvazione del decreto attuativo, atteso il 30 dicembre 2023) resteranno molto deluse, considerando anche il particolare, non secondario, che in caso di superamento della dotazione finanziaria (1,8 mld), i fondi saranno probabilmente distribuiti proporzionalmente in base alle istanze validamente presentate nel periodo 12 giugno-12 luglio 2024.
Risulta evidente che tutto ciò porterà ad una inevitabile perdita di “appeal” da parte delle imprese, indebolendo una norma il cui obiettivo era ed è il rilancio del Sud e delle aree in ritardo di sviluppo.
Non ci resta che attendere la pubblicazione del Decreto.
Autore: Luigi Romano