Avevamo invocato un “rimedio” (v. INTERCONNESSIONI TARDIVE BENI 4.0: QUANDO AGENZIA “INTEGRA INCIDENTALMENTE” LA NORMA) e l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata ieri 16 aprile (giorno di scadenze) sul proprio sito internet, ha risolto il problema relativo al “blocco generalizzato” delle compensazioni per i crediti d’imposta investimenti “Industria 4.0”, suggerendo una via d’uscita per gli investimenti “avviati” ante 2023.
Ricordiamo che il 12 aprile scorso proprio Agenzia Entrate, con la pubblicazione della risoluzione 19/E/2024, a seguito della pubblicazione del DL 39/24 e nelle more della pubblicazione a cura del MIMIT di un modello di comunicazione degli investimenti 2023-2024, aveva disposto la sospensione, tra l’altro, delle compensazioni in F24 per i codici tributo 6936 e 6937 (investimenti 4.0), con anno di riferimento 2023 o 2024, ricomprendendo quindi anche i crediti relativi agli investimenti “avviati” o “realizzati” ante 2023.
Infatti, l’anno di riferimento, da sempre indicato in F24 per tali fattispecie, così come chiarito in un precedente documento di prassi (Risoluzione AdE n. 3/E del 13 gennaio 2021) è quello relativo al periodo di avvenuta interconnessione e proprio questa previsione, nel caso che ci occupa, ha inevitabilmente “travolto” anche le compensazioni (legittime) dei crediti relativi ad investimenti 4.0 precedenti al 2023-2024, non rientranti nel perimetro della “stretta” sulle compensazioni del DL 39/24.
Ma veniamo alle indicazioni di Agenzia riportate nella FAQ di ieri, in deroga a quanto stabilito con la risoluzione 3/E/2021.
In premessa, l’Agenzia ricorda che i crediti relativi agli investimenti 4.0 di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) esclusi dal “blocco”, sono quelli effettuati:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il rimedio, suggerito nella FAQ, è quello di indicare come anno di riferimento quello in cui è iniziato l’investimento, indipendentemente dall’anno di conclusione dello stesso (entro i limiti sopra evidenziati) o di interconnessione del bene strumentale.
Per esemplificare, se l’investimento in parola, da cui scaturisce il credito, è stato “avviato” nel 2022 e terminato nel 2023 (ma entro il 30/11), nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
Ciò che emerge da tutto questo è che, ancora una volta, il contribuente è lasciato in balìa di norme scritte frettolosamente e di prassi eccessivamente stringenti che, come nel caso specifico, vanno oltre il dettato normativo, affidando poi ad una FAQ, che ci auguriamo venga “tradotta” in documento di prassi, il compito di comunicare la soluzione o l’escamotage per aggirare un ostacolo frutto di una evidente “svista”.
Un ennesimo documento di prassi dovrà, necessariamente, chiarire anche cosa accadrà alle compensazioni già effettuate dei crediti relativi ad investimenti 4.0 “avviati” o “realizzati” ante 2023 con indicazione (corretta) dell’anno di interconnessione, come in precedenza previsto.
Autore: Luigi Romano