Il decreto-legge approvato dal CdM del 26 marzo scorso (v. BONUS EDILIZI: TITOLI DI CODA SU CESSIONI E SCONTI IN FATTURA), non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dedica un articolo alle misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 e investimenti in Ricerca & Sviluppo, che possono essere riassunte come segue:
- Comunicazione preventiva degli investimenti: le imprese che intendono usufruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi o in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica devono comunicare preventivamente, in modalità telematica, l’ammontare totale degli investimenti, la prevista distribuzione temporale dei crediti e il piano di fruizione. Tale comunicazione andrà aggiornata al completamento degli investimenti e dovrà includere anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 fino alla data precedente all’entrata in vigore del decreto-legge. Il modello da utilizzare, già previsto con decreto direttoriale del 6 ottobre 2021, sarà modificato e reso disponibile con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
- Comunicazione mensile dei dati: il Ministero delle imprese e del made in Italy comunicherà mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi agli investimenti effettuati dalle imprese, necessari per il monitoraggio previsto dalla legge.
- Compensabilità dei crediti maturati e non fruiti: per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la possibilità di compensare i crediti d’imposta maturati ma non ancora fruiti è subordinata alla avvenuta presentazione della rendicontazione, utilizzando la comunicazione già in vigore, quindi senza attendere le prossime modifiche. Tali crediti, relativi agli investimenti 2023, dal tenore letterale del decreto in bozza, possono essere normalmente utilizzati in questi giorni, così come quelli già fruibili, nel rispetto della norma, per investimenti 2024. Sta di fatto che, se confermato il testo nella sua attuale formulazione, dopo l’entrata in vigore del Dl questa compensazione dovrà essere sospesa fino all’invio della comunicazione.
In conclusione, tale monitoraggio, reso possibile dall’invio di comunicazione o rendicontazione per la corretta fruizione, in precedenza facoltativa e prevista solo ai fini statistici, diventa obbligatorio dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento.
Pertanto, il rispetto di tali nuove regole (su cui vi saranno ulteriori chiarimenti) sarà condizione necessaria per una corretta fruizione dei crediti d’imposta previsti dalle norme istitutive.
Autore: Luigi Romano