La recente sentenza n. 7442 della Sezione tributaria della Cassazione, depositata ieri 20 marzo 2024, riguardante le donazioni informali tra parenti, evidenzia una distinzione importante in relazione all’applicazione dell’imposta di donazione.
Secondo la pronuncia della Cassazione, le donazioni informali e indirette, come ad esempio quando un genitore concede denaro al figlio o paga la casa del coniuge, non sono soggette a tassazione se non risultano da atti sottoposti a registrazione. Questo significa che non vi è obbligo di registrazione per queste forme di liberalità, e di conseguenza, non scatta l’imposta di donazione.
La sentenza ha messo in discussione la circolare 30/2015 delle Entrate, definendola “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” nel delineare il campo di applicazione dell’imposta di donazione alle donazioni informali.
La decisione dei Supremi Giudici parte dalla lettura del Testo unico dell’imposta di successione e donazione, che stabilisce che gli atti di donazione devono essere soggetti a registrazione. Tuttavia, l’imposta sulle donazioni non si applica in alcune specifiche situazioni di donazione indiretta, come quando il prezzo di una compravendita è pagato da una persona diversa dall’acquirente.
La Cassazione ha chiarito che le donazioni indirette risultanti da atti non soggetti a registrazione non sono soggette a tassazione, a meno che non venga effettuata una registrazione volontaria della donazione o che la donazione stessa venga confessata dal contribuente in una procedura di accertamento tributario.
Inoltre, la sentenza ha escluso l’obbligo di registrazione per le donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, poiché il Testo unico stabilisce che l’amministrazione finanziaria ha il potere di accertare tali liberalità solo in determinate circostanze, ad esempio quando l’esistenza della liberalità verso il coniuge e parenti in linea retta, superiore ad un milione di euro, risulta dalle dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario (emersione di capitali dall’estero nel caso in esame).
Questa sentenza della Suprema Corte, benché risulti soccombente la ricorrente per altri fatti di causa, ha delineato chiaramente le condizioni in cui scatta l’imposta di donazione per le donazioni informali e indirette, tracciando indirettamente la linea oltre la quale tali liberalità vanno assoggettate a tassazione.
Autore: Luigi Romano