Ci sono giunte diverse richieste di chiarimenti in relazione al perimetro di applicazione dell’agevolazione in oggetto (v. nostro precedente intervento “BONUS PUBBLICITA’ 2024: ENTRO IL 2 APRILE LE DOMANDE), anche con riferimento al termine “incrementale”.

Di seguito i chiarimenti utili al fine di valutare la propria posizione, in ordine all’eventuale accesso a tali agevolazioni.

Cosa si intende per incrementale

Sul punto, il Consiglio di Stato, con parere n. 1.255 del 11 maggio 2018, ha chiarito che il meccanismo previsto dalla disposizione primaria di riferimento, va inteso in favore delle imprese che hanno già investito in tale tipologia di pubblicità, in quanto, se considerato incrementale l’intero importo delle spese sostenute per attività pubblicitarie sui mezzi d’informazione oggetto del decreto – vista l’entità del beneficio, vi sarebbe stato un ingiusto “vantaggio” in favore dei soggetti che investono per la prima volta a danno proprio dei soggetti che, viceversa, avevano già effettuato degli investimenti pubblicitari nell’anno precedente, col rischio di subire gli effetti della cospicua diminuzione delle risorse disponibili per l’agevolazione in commento.

Si consideri che, in via straordinaria, solo per gli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta era concesso, tra l’altro, nella misura unica del 50% (in luogo del 75%) del valore degli investimenti effettuati in pubblicità, senza considerare, come requisito per l’accesso, l’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati nell’anno precedente.

Venuta meno questa “sospensione straordinaria” del limite “incrementale” prevista solo per gli anni 2020, 2021 e 2022, dal 2023 in poi ritorna in auge il termine “incrementale” e, pertanto, non possono più beneficiare del credito le imprese che si sono costituite in corso d’anno o che nell’esercizio precedente non avevano effettuato alcun investimento pubblicitario.

Quali sono gli investimenti ammissibili al contributo

Dal 2023 in poi il credito d’imposta, come in precedenza chiarito, è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari “incrementali” effettuati su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
  • volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature;
  • pubblicità mediante affissioni e display;
  • pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
  • pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…

In definitiva, senza investimenti effettuati in campagne pubblicitarie nell’anno 2023 su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, non sarà possibile “prenotare” il contributo per il 2024, da rendicontare nel 2025.

Chi avesse effettuato già nel 2023 tali investimenti, anche di modesto valore, potrà accedere all’edizione 2024 del bonus pubblicità, ribadiamo, incrementale, inviando telematicamente l’istanza entro il 2 aprile 2024.

Autore: Luigi Romano

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