Con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, ormai generalizzata per tutte le categorie di soggetti passivi in Italia, i dati della fattura vanno inviati secondo un “tracciato standardizzato”, definito anche dalle “Specifiche tecniche” approvate da Agenzia delle Entrate

A seguito dell’aggiornamento di tali specifiche tecniche, contenute nella versione 1.8 approvata il 12 dicembre scorso, sintetizziamo alcune novità, in vigore dal prossimo 1 febbraio 2024.

Modifiche al Tipo Documento TD 28

Gli scambi tra Italia e San Marino, nella quasi totalità dei casi, ormai vengono documentati con fatture in formato elettronico, eccezion fatta per determinati soggetti sammarinesi (esonerati) che abbiano dichiarato ricavi nell’anno solare precedente di importo inferiore a 100.000 euro.

Il TD28 venne introdotto anni addietro per consentire alle imprese italiane di comunicare gli acquisti effettuati da operatori sammarinesi, in caso di ricezione di fatture cartacee con addebito dell’imposta.

Infatti, l’operatore italiano che riceve un documento cartaceo con addebito dell’imposta da un soggetto sammarinese che beneficia di tale esonero, utilizza attualmente il codice TD28 al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Riteniamo utile rammentare che nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese sia senza addebito dell’imposta (elettronica o cartacea che sia), va utilizzato il cod. TD19 per il reverse charge (art. 17, co. 2, Dpr 633/72).

Dopo questo breve ripasso, veniamo alle novità contenute nella versione 1.8 relative alla compilazione delle e-fatture:

– nel campo “Numero” è “consigliabile” utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio, il protocollo del libro acquisti);

– nel campo “DatiFattureCollegate” va indicato il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.

Le nuove specifiche tecniche precisano, altresì che il cod. TD28 potrà essere utilizzato anche per dar conto degli acquisti di beni/servizi da soggetti non residenti “identificati ma non stabiliti in Italia” nel caso in cui questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito di IVA tramite la posizione IVA italiana, detratta dall’acquirente italiano.

Si tenga conto che in tali situazioni ’acquirente italiano deve “considerare” la controparte un soggetto non residente, dovendo, pertanto, procedere ad effettuare l’inversione contabile o reverse charge, in quanto la fattura emessa dal rappresentante fiscale con Iva non è “regolare”, tranne nel caso in cui l’acquirente sia un consumatore.

In caso di mancata regolarizzazione dell’operazione, come appena chiarito, l’acquirente (italiano) è soggetto ad una sanzione da 250 euro a 10.000 euro e l’Iva esposta “erroneamente” in fattura sarà comunque considerata indetraibile.

In sintesi, la compilazione dei campi del file fattura XML sarà la seguente:

  • codice TD28
  • dati identificativi del cedente o prestatore estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo <CedentePrestatore>
  • propri dati, nel campo <CessionarioCommittente>
  • data di effettuazione dell’operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo <Data>
  • numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate>

Da ultimo, l’aggiornamento delle specifiche tecniche nella versione 1.8 in commento recepisce la modifica apportata dal Decreto Anticipi (D.L. 145/2023), che dispone la libera consultazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali, rendendole disponibili anche senza che questi ultimi abbiano aderito alla convenzione per la loro conservazione.

Autore: Luigi Romano

Apri la chat
Ti serve assistenza?
Ciao!
Come possiamo aiutarti?