Come anticipato in un nostro precedente intervento del 23 ottobre 2023 – SUPER-RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE PER CHI ASSUME: ATTUAZIONE DELEGA FISCALE – col D.Lgs. 216/2023 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi) è stato introdotto un nuovo incentivo, per il solo anno 2024, che consiste nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella seguente misura:
- 20% di extra-deduzione per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
- 30% di extra-deduzioni in più per chi assume lavoratori “svantaggiati”, specificatamente:
- persone con disabilità;
- donne di qualsiasi età con almeno 2 figli minori o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate;
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non abbiano i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
- lavoratori con sede di lavoro ubicata al sud;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile/under 30;
- donne vittime di violenza;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.
La misura si rivolge ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni, mentre sono espressamente escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Determinante per l’utilizzo di tale misura è l’incremento occupazionale in quanto:
- la maxi-deduzione spetta a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine dell’anno 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare – sostanzialmente la quasi totalità delle imprese/professionisti) sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato dell’anno precedente;
- lo stesso (incremento) va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Infine, per evitare eventuali “rimodulazioni strumentali” della forza lavoro, il beneficio non spetta anche nel caso in cui, alla fine del 2024 – per i “soggetti solari” – il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, anche in presenza di incremento dei lavoratoti a tempo indeterminato.
Autore: Luigi Romano