La recente Sentenza del 25.09.2023, n. 38914 della Cassazione Penale, Sez. 4, ha portato alla condanna del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in un procedimento per infortunio mortale. Questo rappresenta un episodio senza precedenti e solleva diverse questioni sulle responsabilità delle figure chiave nella tutela della sicurezza sul lavoro.

Il caso in questione coinvolge un lavoratore investito da un carico di tubolari di acciaio su una scaffalatura. La Cassazione ha stabilito che il RLS, pur non avendo poteri diretti di attuare misure di sicurezza, è comunque responsabile delle attività di promozione e segnalazione delle misure atte necessarie alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La difesa aveva sostenuto che le funzioni dell’RLS fossero di mera collaborazione, ma la Cassazione ha ribadito che questa figura è un attore chiave in un sistema integrato di sicurezza. Ognuna delle figure coinvolte deve contribuire a individuare in via preventiva rischi e pericolosità nei processi lavorativi.

Il lavoratore coinvolto aveva mansioni di impiegato tecnico e di magazziniere, senza la formazione adeguata, e tanto il datore di lavoro quanto l’RLS erano a conoscenza di questa situazione. La Cassazione ha quindi sottolineato che l’RLS non può sfuggire alle responsabilità nel caso di condotta omissiva, ovvero il non agire nonostante sia in grado di farlo.

Questa sentenza mette in luce l’importanza della figura dell’RLS nel panorama della sicurezza sul lavoro. Nonostante non possa attivare direttamente misure preventive, è tenuto a segnalare e promuovere tali misure. La consapevolezza di questa responsabilità diventa essenziale, e l’inerzia può tradursi in una corresponsabilità, anche sotto il profilo penale, in simili eventi.

D’ora in poi, particolare attenzione dovrà essere posta nella “formazione/informazione” di tale figura, definita “cruciale” dalla sentenza in oggetto.

– L. Romano –

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