Nato per incentivare gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno ed in quelle in transizione, il Bonus Sud ha sempre suscitato dubbi sulla corretta qualificazione di determinati beni, in relazione alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni in commento.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 38/E del 2008, richiamata dalla Circolare 34/E 2016, in relazione a tali tipologie di beni, come ad esempio un’autogru o un carro-attrezzi che incorporano un macchinario su un automezzo, stabiliva che per qualificare correttamente tali beni come agevolabili, occorreva fare riferimento alla corretta classificazione di bilancio, in base a quanto previsto dall’articolo 2424 del codice civile.
In sintesi, in base a quanto affermato in tali autorevoli documenti di prassi, se tali beni (strumentali) risultano appostati in bilancio tra i beni agevolabili (impianti, macchinari e attrezzature) spetta il credito d’imposta, come recentemente chiarito, tra l’altro, anche per le imbarcazioni da diporto (attività di “charter”).
Ed ecco che l’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, stando a quanto riportato da un noto quotidiano economico nazionale, ritratta la propria posizione, confermando l’agevolazione solo sulle parti del bene qualificabili come “macchine”, ossia sui beni strumentali installati sull’automezzo, escludendo il costo del veicolo sottostante, il tutto basato su documenti di prassi non perfettamente calzanti o addirittura fuori contesto, come l’iper-ammortamento (Circolare Mise n. 4/E del 30 marzo 2017) o con richiamo ad una Circolare del Ministero dei Trasporti (n. 14301/2019), riguardante la classificazione degli automezzi come veicoli per trasporto specifico.
All’orizzonte si prospetta un panorama abbastanza nebuloso, soprattutto se ci si muove su presupposti normativi per niente sovrapponibili.
Vi terremo informati.