La deducibilità delle svalutazioni dei crediti commerciali per le imprese è disciplinata dall’articolo 106 del Tuir. Secondo il comma 1 di tale articolo, le svalutazioni dei crediti non coperti da garanzia assicurativa sono deducibili nella misura dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio. Tuttavia, esiste un limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti per le svalutazioni deducibili. Se tale limite viene superato, l’eccedenza contribuisce a formare il reddito dell’esercizio. La svalutazione fiscale ammessa è determinata in modo forfetario, senza considerare l’esigibilità specifica di ciascun credito.
I crediti assistiti da garanzia assicurativa, che non rappresentano un rischio per il creditore, devono essere esclusi dal calcolo delle svalutazioni deducibili.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 340/2023, richiamando, tra l’altro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9433/2014, ha confermato che i crediti coperti da garanzia assicurativa devono essere esclusi dal calcolo dei crediti ai fini della svalutazione degli stessi in bilancio, come previsto dalla norma, tenendo conto solo dei massimali delle polizze assicurative senza considerare le franchigie, di cui si terrà conto in caso di perdite su crediti relative ad elementi certi e precisi (debitore assoggettato a procedure concorsuali o pre-concorsuali, crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi, ecc.).
Attenzione quindi, in sede di chiusura di bilancio, alla deducibilità degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

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