Il fondo patrimoniale è stato al centro di una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione 3-Penale-Sentenza dep.  n. 19603).
L’importanza di tale strumento di tutela della famiglia è indiscutibile, in quanto consente di destinare una porzione del patrimonio a un uso specifico, separandola dal resto del patrimonio personale.
Tuttavia, è fondamentale comprendere che il fondo patrimoniale non può essere costituito al fine di eludere obblighi fiscali o di danneggiare creditori legittimi.
Venendo al caso in questione, i supremi giudici hanno riconosciuto il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nel caso in cui vi sia la costituzione di un fondo patrimoniale, comprendente beni immobili in comunione tra un debitore e la sua consorte, seguita da una donazione di una parte di tali beni al figlio, in presenza di debiti erariali, allo scopo dichiarato dal ricorrente di tutelare gli interessi del proprio figlio.
La Corte di Appello, nel contesto specifico di questa vicenda, sottolineava l’esistenza di debiti erariali precedenti a carico del ricorrente e che il loro ammontare, determinato a seguito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, nonché dalla successiva denuncia presentata dall’Agenzia delle Entrate, risultava superiore alla soglia di punibilità e derivava da sei cartelle esattoriali relative agli anni d’imposta dal 2008 al 2012.
Pertanto, come evidenziato dagli Ermellini, la successione degli atti negoziali, privi di una reale giustificazione, aveva come unico obiettivo quello di sottrarre i beni ai creditori (nella fattispecie il Fisco).
Tale ultima sentenza di legittimità si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, a conferma che l’utilizzo illegittimo di tale strumento può portare a gravi conseguenze, sanzionabili anche penalmente.

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